Opinioni

Gli effetti dei patti tra committenti e donne portatrici. Maternità surrogata, figli come «proprietà»

Assuntina Morresi martedì 22 dicembre 2015
Il dibattito divampato intorno all’utero in affitto sarebbe monco se si limitasse alla denuncia, pur importantissima, dello sfruttamento e della commercializzazione del corpo delle donne: anche chi in questi giorni riconosce lecita questa pratica si affretta a rifiutare ogni forma di logica commerciale, chiedendo una regolamentazione che escluda abusi. La condanna pronunciata giovedì 17 dall’Europarlamento in questo senso non lascia alcun dubbio. Pur dando il benvenuto a tutti coloro che in queste ultime settimane si sono finalmente dichiarati contro la surroga materna, rompendo schieramenti culturali e politici finora monolitici e apparentemente impermeabili a qualsiasi riflessione esterna, non possiamo fare a meno di sottolineare altri aspetti della questione, e trarne le conseguenze.  Innanzitutto con la maternità surrogata si ripropone una tematica assai dibattuta e molto più generale, che si può riassumere nella vecchia formula volenti non fit injuria, e cioè l’affermazione secondo la quale alla persona consenziente non viene arrecato alcun danno. In altre parole: se è certamente condivisibile che niente sul mio corpo debba essere fatto senza il mio consenso, l’esistenza di un consenso è sufficiente a rendere lecito un atto, qualunque atto, sul mio corpo? In fondo si tratta della riformulazione dell’eterna domanda: 'a chi appartiene il mio corpo?'. Che non ci sia disponibilità totale ma che esistano dei limiti è, per esempio, il nostro stesso diritto a dircelo, nelle norme più disparate: dall’obbligatorietà del casco per chi va in moto fino alla punibilità dell’omicidio del consenziente. E non solo: da più parti, in questi giorni, si è ribadito che non tutto ciò che è possibile fare è bene che si faccia. Frasi messe all’indice quando a pronunciarle sono i cattolici – dei quali spesso si dice che vorrebbero bloccare il progresso scientifico, o imporre uno Stato etico a propria immagine – ma che inevitabilmente riaffiorano dal sentire comune profondo di tanti, a prescindere da ogni appartenenza politica e culturale. Ma con la surroga a emergere con prepotenza è soprattutto la trasformazione dei concetti di genitorialità e filiazione, che stanno velocemente cambiando sotto i nostri occhi dopo che per millenni hanno regolato l’esistenza e la sopravvivenza stessa dell’umanità. A chi poi in questi giorni è tornato a ripetere che la surroga è cosa antica, scomodando Abramo e il figlio avuto dalla schiava perché sua moglie era sterile, facciamo notare che, nel caso, a cedere il proprio bambino a un’altra famiglia era, appunto, una schiava: solo una donna in totale sottomissione può essere costretta a dare ad altri il proprio figlio. E su questo, conveniamo: la schiavitù è cosa antica. Tornando ai nostri giorni, attualmente la forma più diffusa di gravidanza per conto terzi è quella in cui l’ovocita non appartiene alla donna che partorisce, in modo che il bambino non abbia alcun legame genetico con chi lo tiene in grembo nove mesi, e che quindi sia più facile per la madre surrogata sentirlo estraneo, e cederlo dopo il parto. La figura materna qui non è più unica ma si sdoppia. Le madri che contribuiscono biologicamente sono due – una genetica e una gestazionale – e non ci sono criteri che stabiliscano oggettivamente chi sia la madre 'vera', quella legalmente riconosciuta, se non un contratto: il bambino chiamerà mamma la donna che ha manifestato l’intenzione di averlo e crescerlo, e che ha negoziato un accordo anche economico con altri, in primis donne che hanno variamente contribuito dal punto di vista biologico (per il tramite di agenzie specializzate, o di avvocati e medici).  Con l’utero in affitto la madre legale potrà essere quella genetica – se è la stessa donna che ha commissionato la gravidanza a dare i propri ovociti –, o una terza donna, senza alcun legame biologico con il bambino. Nel caso della fecondazione eterologa, invece, è la madre genetica a rinunciare a qualsiasi diritto sul nato in favore di quella gestazionale, che sarà riconosciuta madre all’anagrafe. Per la figura paterna c’è un solo padre biologico, quello genetico, che può essere diverso da quello legale. Molti stati che consentono l’utero in affitto ne subordinano l’accesso al fatto che almeno uno dei genitori committenti sia anche genitore genetico, indipendentemente dal fatto che siano o meno due persone dello stesso sesso. Ma anche quest’ultimo limite sta cadendo: se ciò che conta per essere genitori è l’intenzione, e non chi concretamente ha generato il bambino, riesce difficile sostenere la necessità del legame genetico con almeno uno dei committenti. In diversi paesi (il Canada più alcuni Stati australiani e americani) è infatti già possibile che fra le persone che hanno commissionato la gravidanza e il nascituro non vi sia alcun tipo di legame: 'donati' sia spermatozoi che ovociti, surrogata la gestante. Significativa a proposito la sentenza dello scorso agosto dell’Alta Corte di Pretoria, in Sudafrica: una donna si era sottoposta, senza alcun risultato, a 18 cicli di fecondazione assistita. Di questi, 14 tentativi erano stati fatti sia con ovociti che con sperma da 'donatori', perché dopo i primi trattamenti lei aveva divorziato dal marito, che non aveva più fornito il proprio liquido seminale. Dopo tanti fallimenti, su suggerimento di alcuni medici la donna aveva deciso di servirsi, oltre che di due 'donatori', anche di una madre surrogata, ma non potendo creare alcun legame genetico con l’eventuale nascituro la legge non glielo consentiva (il fatto che fosse single non era invece un problema). Affiancata dal Surrogacy Advisory Group – lobby sudafricana a sostegno dell’utero in affitto – la donna ha avviato un contenzioso con lo Stato, sostenendo che l’obbligo di legame genetico fosse incostituzionale perché violava il suo diritto all’uguaglianza, alla dignità, alla cura della salute riproduttiva, all’autonomia e alla privacy. Ha vinto.  Non esiste quindi un criterio oggettivo per stabilire chi siano legalmente i genitori del bambino, nelle tecniche di fecondazione assistita diverse da quella omologa – cioè con un unico padre e un’unica madre, senza aggettivi, perché i genitori legali coincidono con quelli naturali – ma vale solo l’accordo fra le parti, che varia a seconda delle intenzioni reciproche. Si parla non a caso di contratti di surroga, e non di consenso: quest’ultimo rimanda all’idea solo di un convenire fra persone, mentre il contratto mette in gioco anche il concetto di proprietà.  La proprietà del bambino, appunto. Si tratta però di un contratto speciale: varrà per sempre, è implicito che non se ne possa mai recedere. Chi ha manifestato l’intenzione di avere un bambino se ne dovrà prendere cura sempre – almeno fino alla maggiore età –, e comunque sarà per sempre suo genitore. D’altra parte, mentre i contratti matrimoniali si possono rompere, e si può dire 'tu non sei più mio marito' o 'tu non sei più mia moglie', non si può fare altrettanto per un figlio: al massimo si può vivere come se non esistesse, ma sicuramente non gli si può dire 'adesso non sei più mio figlio'. Dai figli non si può divorziare: è un ovvio dato di fatto che deriva dall’esistenza di un legame biologico, e quindi irrevocabile, un legame che si può ignorare ma non rimuovere. È  bene chiarire che l’adozione, dove fra genitori legali e figli non ci sono legami naturali, non si basa sulla cancellazione o negazione dei legami biologici (che, quando possibile, restano nei Tribunali dei minori), ma sull’accertamento di una circostanza specifica e verificabile, e cioè l’esistenza di un minore (quindi una persona già nata) in stato di abbandono: i genitori non ci sono più o, talvolta, è come se non ci fossero. Ma non hanno concepito e messo al mondo il bambino a seguito di un contratto che ne stabiliva la cessione ad altri (se lo fosse sarebbe un reato, riconosciuto come tale in tutto il mondo). Se però si è genitori per un contratto che si è negoziato fra le parti (che tra l’altro non prevede mai il consenso del nato, neanche da adulto), e se a contare non è più il legame biologico ma solamente l’intenzione, per quale motivo dopo la nascita deve valere ed essere riprodotto il modello naturale, cioè 'genitori per sempre'? Perché le intenzioni dovrebbero durare sempre, perché non si può divorziare dai figli, per esempio 'quando l’amore non c’è più', come nel matrimonio civile? È l’ultimo confine: mettere in conto la possibilità che, così come nasce e matura, si possa pure spegnere la volontà di essere genitori, cancellando anche l’unico 'per sempre' che fonda le relazioni umane.