La sentenza. Perché il sì alle adozioni anche per i single non convince

Perplessità che arrivano anche dal mondo dell’associazionismo. Osserva Frida Tonizzo, presidente Anfaa (Associazioni nazionale famiglie adottive e affidatarie: «Una buona sentenza? Risponderei con quanto affermato da diversi figli adottivi adulti: "Potendo scegliere, preferirei avere due genitori invece di uno solo, insieme magari anche a eventuali fratelli e sorelle". Visto che i minori stranieri adottati in Italia (pochi ultimamente) hanno sovente bisogni speciali, a maggior ragione dovrebbero poter contare su una coppia genitoriale con le capacità affettive necessarie per rispondere alle loro necessità. Teniamo anche conto che sono in numero superiore le coppie con decreto di idoneità in attesa rispetto alle disponibilità di bambini adottabili. Esiste il diritto dei bambini senza famiglia ad essere adottati, non il diritto degli adulti ad adottare».
Cristina Riccardi, vicepresidente Aibi (Amici dei bambini) e responsabile adozioni del Forum delle associazioni familiari, osserva che dal momento in cui la legge sull’adozione e l’affido è stata pensata – oltre 40 anni fa – il mondo è molto cambiato. «Quella legge a suo tempo visionaria e oggi attuale, va però applicata. Eventuali modifiche possono essere effettuate per renderla più applicabile. Sarebbe però da affrontare l’argomento in maniera sistemica, insieme al legislatore, per chiederci insieme, tutti (istituzioni associazioni e comunità educante) come essere sempre più rispondenti al superiore interesse del minore. Tale interesse non deve vedere in campo ideologismi strumentali, ma - prosegue Riccardi -occorre salvaguardare nel supremo interesse del bambino il suo diritto alla famiglia prima agenzia educatrice e portatrice di relazioni affettive».
E Paolo Limonta, presidente Ciai (Centro italiano aiuti all’infanzia), il primo ente italiano ad occuparsi di adozioni fin dal 1968, sottolinea: «Una sentenza che evidenzia ancora una volta la necessità di modificare al più presto la legge, affinché tenga conto delle trasformazioni sociali e familiari che hanno interessato anche il nostro Paese». È chiaro che, per quanto riguarda l’adozione internazionale, si dovrà sempre tener conto delle legislazioni dei singoli Paesi, che non sempre prevedono l’adozione da parte di single. «In ogni caso, però - precisa Limonta – va tutelato il primario interesse del minore che si traduce nell’importanza della valutazione delle capacità genitoriali e idoneità affettive degli aspiranti genitori, indipendentemente dal loro status». Ciai si era già espresso in merito alla questione di un’apertura dell’adozione anche alle persone single e alle coppie omogenitoriali, sostenendo la tesi dell’Associazione Italiana di Psicologia secondo la quale il benessere di bambini e bambine non dipende in modo significativo dal fatto che in famiglia i genitori siano sposati, separati, single o dello stesso sesso. A garantirlo sarebbe sufficiente la qualità della relazione familiare.
Al di là delle valutazioni dell’associazionismo, stamattina la Corte, intervenendo sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo il comunicato che accompagna la sentenza «la disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore».
Non solo, la Corte «ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore – conclude il comunicato - la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”». Ci sono due passaggi che, riprende Frida Tonizzo, sottolineano lo spirito adultocentrico che ispira questa sentenza, laddove si dice che la genitorialità «rientra nella libertà di autodeterminazione della persona». E in conclusione, dove si sottolinea che il divieto di adozione ai single «rischia di riflettersi sul diritto del minore ad essere accolto». Affermazioni contestabili perché, ribadisce l’esperta: «Ma quale libertà di autodeterminazione? I diritti degli adulti non possono comprimere quelli dei piccoli. E non c’è nessun bambino che, potendo scegliere, vorrebbe un solo genitore invece di due. E poi, come detto, le coppie disponibili all’adozione sono in numero tre volte superiore ai bambini disponibili. Che spazi avrebbero le persone single?».