Videosorveglianza. Sistemi di controllo sui posti di lavoro
Per installare nei luoghi di lavoro un sistema di allarme o antifurto con videocamere il datore di lavoro deve ottenere il placet del sindacato o un’autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro. Tuttavia, poiché si tratta di sistemi che non danno luogo a un controllo “preterintenzionale” sul personale, non ci sono «motivi ostativi al rilascio del provvedimento di autorizzazione» da parte degli uffici territoriali dell’Ispettorato del lavoro «in tempi assolutamente rapidi». L’ha stabilito lo stesso Ispettorato nella nota n. 299/2017.
La questione è stata sollecitata da diverse imprese che, dovendo installare impianti di allarme o antifurto all’interno di luoghi di lavoro dotati anche di videocamere o di fotocamere che si attivano, automaticamente, con l’intrusione di terzi, hanno chiesto di sapere se questi impianti rientrano nella disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori (legge n. 300/1970, cosiddetto Statuto lavoratori). Dopo la riforma del Jobs act è vietato installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori, salvo che in alcuni casi e precisamente: per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro; per la tutela del patrimonio aziendale. Nei casi possibili l’installazione deve avvenire sempre previo accordo sindacale oppure previa autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro (ex direzioni territoriali del lavoro). In via di principio, l’autorizzazione è di tipo sindacale; se manca (qualora, cioè, non si raggiunga l’accordo con i sindacati), l’azienda può far ricorso all’Ispettorato.
Interpellato sul tema, l’Ispettorato ha spiegato che l’installazione d’impianti di allarme oppure di antifurto, dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente, ha lo scopo finalizzato della tutela del patrimonio aziendale; dunque può essere installato in luoghi di lavoro. Proprio perché prevede la presenza di videocamere o fotocamere rappresenta, poi, una delle fattispecie rientranti nella disciplina del preventivo accordo con i sindacati (le Rsa o le Rsu: rappresentanze sindacali aziendali ovvero rappresentanze sindacali unitarie) oppure di autorizzazione dell’Ispettorato.
Al fine d’uniformare l’operatività degli uffici territoriali, l’Ispettorato fa notare che, se le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale; di conseguenze, cade ogni motivo ostativo al rilascio del provvedimento autorizzativo. Da tale presupposto, l’Ispettorato fa derivare l’interessante conseguenza di invitare gli Uffici territoriali a rilasciare in tempi assolutamente rapidi l’autorizzazione stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria “anche in relazione all’esigenza di celerità nell’attivazione degli impianti da parte delle aziende”.
Vale la pena ricordare, infine, le sanzioni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione per la presenza di sistemi di controllo dei lavoratori in assenza di un preventivo accordo sindacale o di un’autorizzazione, è l’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno, con applicazione di entrambe le pene (ammenda e arresto) nei casi più gravi e ferma restando la facoltà per il giudice di quintuplicare l’ammenda (7.745 euro) ove dovesse ritenerla inefficace nell’importo base, per le condizioni economiche del datore di lavoro.