Inps. Via libera al Fondo d'integrazione salariale
L’Inps dà il via libera all’erogazione delle prestazioni del Fis, il Fondo d’integrazione salariale introdotto dal Jobs act a favore delle aziende (e relativi dipendenti) non assicurate dalla normale Cassa integrazione guadagni. Per ora, il pagamento delle prestazioni (che sono di due tipi: assegno ordinario e assegno di solidarietà) avverrà soltanto in via diretta da parte dell’Inps. Almeno nella prima fase operativa, dunque, non saranno i datori di lavoro ma l’Inps a pagare le prestazioni assistenziali ai lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto.
La novità, annunciata dallo stesso ente di previdenza con messaggio n. 4885/2016, riguarda il cosiddetto Fis, fondo d’integrazione salariale, istituito presso l’Inps per effetto del dlgs n. 148/2015 (uno dei decreti della riforma). Iscrizione e contribuzione a tale fondo sono obbligatorie per tutti i datori di lavoro, imprese e professionisti, con più di cinque dipendenti e operanti in settori e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina ordinaria della cassa integrazione guadagni, nonché sprovvisti di fondo di solidarietà proprio (settoriale).
Il Fis garantisce l’erogazione di prestazioni ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro oppure in riduzione di orario di lavoro. Le prestazioni sono due:
• assegno di solidarietà = è la prestazione ordinaria prevista a favore dei lavoratori occupati presso datori di lavoro che occupano in media
da cinque dipendenti in poi;
• assegno ordinario = è l’ulteriore prestazione a favore dei lavoratori occupati presso datori di lavoro con in media più di 15 dipendenti.
L’Inps, dunque, stabilisce che, in attesa dell’arrivo delle istruzioni sulla denuncia contributiva che presentano mensilmente i datori di lavoro (si chiama Uniemens), attraverso cui gli stessi datori di lavoro potranno svolgere le operazioni di rimborso degli eventuali anticipi a titolo di prestazioni erogate ai dipendenti, il pagamento delle prestazioni del Fis (assegno ordinario e di solidarietà) avverrà esclusivamente con modalità di pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario di lavoro. A tal fine, i datori di lavoro interessati, una volta fatta la domanda alla sede dell’Inps competente per territorio per la liquidazione di una prestazioni ai lavoratori, dovranno anche trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali il modello “SR41”, per consentire il pagamento della prestazione direttamente da parte dell’Inps. La trasmissione del modello deve avvenire con periodicità mensile tramite sito www.inps.it, accedendo a “Servizi online, “Sezione Servizi per le aziende e consulenti”, “Cig”, quindi “Invio richieste pag. dir. SR41”.
L’Inps ricorda, infine, che a carico del datore di lavoro è previsto il pagamento del contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni perse dai lavoratori nel periodo di percezione delle prestazioni. Le richieste e il recupero del contributo addizionale, dovuto in ragione dei pagamenti diretti fatti dall’Inps, spiega sempre l’istituto di previdenza, avverranno con le stesse modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (le modalità applicative verranno comunicate con altro messaggio).