Economia

Istanze . Via libera al decreto flussi 2014

Daniele Cirioli martedì 23 dicembre 2014
Via libera al decreto flussi 2014. Dalle ore 8 del 23 dicembre è possibile pre-caricare on line le istanze di richiesta di nulla osta all’ingresso di stranieri per lavoro dipendente non stagionale e per lavoro autonomo, secondo la consueta procedura disponibile sul sito web del ministero dell’interno. Il dpcm 11 dicembre, registrato alla corte dei conti il 18 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce una quota di 17.850 ingressi di stranieri, che include la quota di 2mila ingressi per Expo 2015. Il via libera all’invio delle richieste scatterà il giorno seguente alla pubblicazione del dpcm sulla Gu. A stabilirlo è una nota congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro (protocollo n. 7201 firmata il 22 dicembre 2014).Anche per il 2014 è arrivata la consueta programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato. In base al nuovo decreto, spiega la circolare, sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri secondo la seguente ripartizione: •    1.000 = stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23 del dlgs n. 286/1998);•    2.400 = lavoratori autonomi;•    100 = stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;•    4.050 = titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;•    6.000 = titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;•    1.050 = titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;•    1000 = titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro Ue da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;•    250 = titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Ue da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.In particolare, la quota dei lavoratori autonomi comprende gli stranieri appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività d’interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese 'start-up innovative' (legge n. 221/2012), in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. La circolare spiega che, al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate, le quote per lavoro subordinato verranno ripartite dalle direzioni territoriali del lavoro sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.Come di consueto le domande si presenteranno esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp. A partire dalle ore 8 del 23 dicembre è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che sarà possibile inviare dal giorno successivo alla pubblicazione del dpcm sulla Gu. e fino al termine di otto mesi dopo. Le domande saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.