Economia

Normativa. Stop alla causa di decadenza dalla cigs

Daniele Cirioli lunedì 1 ottobre 2012

​Questa potrebbe essere una buona notizia per i cassintegrati. Secondo il ministero del lavoro (viene così affermato nell’interpello n. 19/2012), questi lavoratori non devono più presentare all’Inps la “comunicazione di rioccupazione”. L’obbligo non esisterebbe più, perché ora assolto mediante la comunicazione di assunzione cui sono tenuti i datori di lavoro. Se fosse confermata, la buona notizia sarebbe la scomparsa della causa di decadenza del diritto (del lavoratore) all’integrazione salariale che, appunto, è oggi rappresentata dalla mancata comunicazione di rioccupazione preventiva all’Inps. Il condizionale è d’obbligo perché l’orientamento ministeriale va in direzione contraria a quella dell’Inps, e vanifica gli accertamenti che l’istituto sta portando avanti in questi giorni (anche se l’indirizzo ministeriale dovrebbe prevalere su quello dell’Inps).

La precisazione ministeriale è stata sollecitata da Assaeroporti che ha chiesto di sapere l’interpretazione dell’articolo 8, comma 5, della legge n. 160/1988, laddove stabilisce che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale Inps dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato. In pratica questa legge stabilisce che, qualora dovesse rioccuparsi, il lavoratore in cassaintegrazione è tenuto a farne preventiva comunicazione all’Inps: pena la perdita della cig.

Il ministero del lavoro ha spiegato che la predetta disposizione è stata introdotta quando non vigeva l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione dei rapporti di lavoro (in sigla si chiama “Co”), dovuta dai datori di lavoro al fine di rispondere «prioritariamente all’esigenza di monitorare l’insorgere di causali che determinavano la perdita del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori ricollocati sul mercato del lavoro». Poi, ha aggiunto, è arrivata la legge n. 296/2006 che ha previsto l’obbligo di comunicazione preventiva a carico di tutti i datori i lavoro per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcuni tipi di lavoro autonomo, associato ed altri. Per il ministero, questo nuovo adempimento vale ad esonerare il datore di lavoro «ma anche il lavoratore» di ogni altro obbligo comunicativo nei confronti di ogni ente e istituto. Ciò in virtù della previsione (da parte della medesima legge) che stabilisce proprio che «le comunicazioni (…) sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (…)». Questo il principio, cosiddetto della «pluriefficacia» della Co, spiega il ministero, consente di ritenere che non trovi più applicazione l’obbligo imposto al lavoratore di avvisare preventivamente l’Inps dell’eventuale svolgimento di attività autonome oppure di tipo subordinate durante il periodo d’integrazione salariale.

Ma l’Inps, come detto, la pensa in maniera esattamente opposta. Con circolare n. 39/2010, infatti, ha ribadito l’obbligo e ha dato il quadro aggiornato sul cumulo tra prestazioni assistenziali e attività di lavoro, sia subordinate che autonome, forte peraltro del principio giurisprudenziale il quale stabilisce che “è solo il lavoratore ad essere obbligato alla preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa” e che “la mancata comunicazione determina sanzioni solo ed esclusivamente a carico del lavoratore (appunto con la decadenza) e mai del datore di lavoro” (cassazione n. 3776/2009). Peraltro, con messaggio n. 26718/2010 l’Inps ha avviato specifici controlli nei confronti dei lavoratori che, nel mentre incassavano la cigs, si sono rioccupati senza comunicarlo all’Inps ai quali ha chiesto la restituzione delle indennità indebitamente percepite. Tutto inutile l’operato dell’Inps per ciò che afferma ora il ministero del lavoro. Infatti, il sistema delle “Co” è a regime del 1° marzo 2008; da quella data, pertanto, i lavoratori percettori di cassa integrazione sono esentati dall’obbligo di comunicazione preventiva di un eventuale nuovo impiego all’Inps.