Economia

Servizio civile. Possibile il cumulo con le indennità di disoccupazione

Daniele Cirioli martedì 3 maggio 2022

Novità per i volontari del Servizio civile che percepiscono indennità di disoccupazione

Buone notizie per i volontari del Servizio civile. Infatti, se percepiscono anche un’indennità di disoccupazione, la Naspi (ex lavoratori dipendenti) o la Dis-Coll (ex collaboratori coordinati e continuativi), la possono cumulare in pieno con il compenso per Servizio civile. A precisarlo è l’Inps (messaggio n. 1800/2022), che ha modificato il precedente orientamento secondo cui, invece, le due prestazioni (Servizio civile e disoccupazione) erano cumulabili solo in misura parziale (all’80%). La novità si applica dal 18 aprile 2017 ed è possibile richiedere all’Inps la riliquidazione della Naspi o della Dis-Coll per ottenere la quota parte d’indennità che non è stata pagata. Nella circolare 142/2015, l’Inps prevede che l’assegno dei volontari, qualificato come reddito da collaborazione coordinata e continuativa dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 24/2004), è cumulabile con l’indennità di disoccupazione secondo i criteri previsti per i redditi di lavoro autonomo. Il compenso, pertanto, è cumulabile con la Naspi o con la Dis-Coll ridotte dell’80% dell’importo del compenso.

Successivamente il dlgs n. 40/2017 ha stabilito che il rapporto di Servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro, non a quella subordinata e neppure a quella parasubordinata o autonoma. Inoltre, ha stabilito che gli assegni attribuiti agli operatori in Servizio civile, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da tasse e contributi. In ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi diventa possibile il cumulo pieno con l’indennità di disoccupazione. Pertanto, il beneficiario di Naspi o Dis-Coll che svolga il Servizio civile non è più tenuto a presentare all’Inps la comunicazione relativa allo svolgimento del Servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo riconosciuto. Le indennità Naspi e Dis-Coll che, in attuazione della precedente disciplina, sono state oggetto di riduzione (per il contestuale svolgimento del Servizio civile), su domanda dell’interessato, possono essere oggetto di riliquidazione da parte delle sedi dell’Inps, salvo i rapporti esauriti per effetto di sentenza passata in giudicato ovvero per decorso del termine di prescrizione quinquennale per la Naspi e decennale per la Dis-Coll.​