Economia

Agevolazioni. Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori Fisco più leggero per il rimpatrio dei «cervelli»

Daniele Cirioli martedì 22 maggio 2012
​Fisco soft per i «cervelli» che rimpatriano. I giovani che ritornano in Italia, dopo aver trascorso due anni (o più) all’estero per lavorare e/o studiare, pagheranno tasse scontate per cinque anni, dal 2011 al 2015. E’ il premio che il Fisco italiano riconosce ai propri figli, a quelli che fanno ritorno a casa e si occupano avviando un’attività d’impresa o come lavoratori dipendenti, autonomi o collaboratori. Il via libera al bonus, destinato ai nati dopo il 1° gennaio 1969, è arrivato dalla circolare n. 14/2012 dell’agenzia delle entrate.L’agevolazione si rivolge ai cittadini dell’Ue in presenza dei seguenti requisiti maturati a partire dal 20 gennaio 2009 e distingue i soggetti beneficiari in due categorie: a) cittadini che (dal 20 gennaio 2009):• sono in possesso di laurea;• hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;• negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa;b) cittadini che (dal 20 gennaio 2009):• hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;• negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.I predetti soggetti, qualora avviino un’attività di lavoro, hanno diritto al riconoscimento del bonus fiscale. Tale attività di lavoro può essere di ogni tipo: lavoro dipendente (assunzione da parte di un datore di lavoro); collaborazione (co.co.co. o co.co.pro.); lavoro autonomo, ossia attività artistica o professionale; e infine attività d’impresa. Inoltre, l’attività può essere avviata in forma individuale o anche associata (società tra professionisti eccetera), e non c’è necessità neppure che sia attinente con l’attività di studio o di lavoro già svolta all’estero. Il rimpatrio (condizione di riconoscimento del bonus) deve essere comprovato dal trasferimento in Italia di residenza e domicilio, entro tre mesi dall’avvio dell’attività. Va bene anche il rimpatrio avvenuto prima dell’avvio del lavoro, a patto però che risulti funzionale all’avvio dell’attività. E ciò si verifica, senza necessità di ulteriori riscontri, quando sia avvenuto (o avvenga) nei tre mesi che precedono l’inizio dell’attività.Il bonus fiscale consiste nella riduzione delle tasse per cinque anni (periodi d’imposta), ossia dal 2011 al 2015. Mentre il reddito si determina con le regole ordinarie, l’imponibile fiscale è ridotto del 70% (80% in caso di donne) il che determina conseguentemente il versamento di imposte e tasse in misura ridotta. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, l’agenzia delle entrate ha riaperto i termini per l’emissione del Cud da parte dei datori di lavoro fino al 31 maggio, al fine di consentire un nuovo conguaglio fiscale che tenga conto dell’agevolazione spettante per il primo anno (il 2011). In via alternativa resta la possibilità di presentare un’istanza di rimborso all’agenzia delle entrate.