Reddito e pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) "a rischio".
A partire da quest’anno, infatti, ci sono nuove prestazioni assistenziali (quali, ad esempio, la "quattordicesima" e maggiorazioni pensionistiche) che rilevano ai fini della determinazione dell’importo del sussidio spettante e, che dunque, lo possono “tagliare”. Può verificarsi, in altre parole, una variazione consistente dell’importo, rispetto a quanto percepito fino a dicembre, e anche la decadenza dal beneficio. Chi è già titolare di Rdc o Pdc può verificare dall’accredito ricevuto il 28 gennaio.
L’importo di Rdc o Pdc si compone di due quote. La prima è relativa al reddito familiare, come quota d’integrazione fino a un valore minimo pari a 6mila euro (7.560 in caso di Pdc), salvo riparametrazione in caso di nucleo con più familiari con l’apposita "scala di equivalenza". La seconda quota è riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione ed è pari al canone di fitto annuo pagato, fino a massimo 3.360 euro annui; ovvero ai residenti in case di proprietà ma con finanziamento acceso per l’acquisito, nel qual caso è pari alla rata mensile di mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui. Il calcolo della prima quota di Rdc o Pdc parte dalla determinazione del reddito familiare. A tal fine si tiene conto, tra l’altro, dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte di tutti i componenti della famiglia, salvo che (questi trattamenti) siano considerati nel calcolo dell’Isee (che è un requisito base per il diritto al sussidio). L’individuazione dei trattamenti da considerare è aggiornato annualmente.Fino al 31 dicembre sono state considerate le seguenti prestazioni: • carta acquisti ordinaria e relativi fondi speciali; • assegno maternità dei comuni; • assegno nucleo familiare dei comuni; • pensione sociale; • assegno sociale; • prestazioni altri enti. Con riferimento all’anno corrente, sono aggiunte le seguenti prestazioni:• maggiorazioni assegno sociale (di cui all’art. 70, comma 1, legge 388/2000); • maggiorazione aumento pensione sociale (di cui all’art. 2 legge 544/1988); • maggiorazione sociale (di cui all’art. 1 legge 544/1988, all’art. 69 legge 388/2000 e all’art. 38 legge 448/2001); • importo aggiuntivo su pensioni integrate al minimo (di cui ai commi 7 e 10, dell’art. 70 legge 388/2000); • cosiddetta "quattordicesima" dei pensionati.Quest’aggiornamento procedurale può aver determinato, a partire dal mese di gennaio 2022, una variazione dell’importo della rata di Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito fino a dicembre, nonché, nell’ipotesi di superamento delle soglie, addirittura la decadenza dal beneficio. Per le nuove domande, invece, è possibile la reiezione della domanda. Per verificarlo, si ricorda che i dettagli della rata in pagamento sono consultabili su "MyInps", sul portale internet (
www.inps.gov.it).