Reddito di emergenza. Domande fino al 30 aprile
Il Rem è un aiuto alle famiglie in difficoltà
Via libera alle richieste del nuovo Rem-reddito d’emergenza. Le domande si presentano fino al 30 aprile, esclusivamente on line, anche tramite i Patronati. Due le vie per ottenere l’aiuto economico prorogato, relativamente ai mesi marzo, aprile e maggio 2021, dal dl n. 41/2021 (il cosiddetto decreto Sostegni): con i vecchi requisiti o come prolungamento della Naspi (indennità disoccupazione lavoratori dipendenti) o della Dis-Coll (indennità disoccupazione lavoratori parasubordinati). Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 1378/2021.
Il Rem è un sostegno a favore delle famiglie in difficoltà per la pandemia Covid. Prorogato dal decreto Sostegni, l’attuale disciplina prevede due vie d’accesso. Nel primo caso si tratta di vera e propria proroga del beneficio dei mesi passati: si rivolge, pertanto, agli stessi nuclei familiari in condizioni di difficoltà per l’emergenza Covid e in possesso, cumulativamente, dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla normativa. Nel secondo caso si tratta di nuova possibilità, alla quale si ha diritto soltanto in caso di non soddisfacimento dei requisiti della prima via. In questa seconda ipotesi il Rem ha un importo fisso pari a 400 euro mensili ed è riservato a quanti hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire la Naspi o la Dis-Coll se hanno un Isee fino a 30mila euro.
In entrambi i casi il Rem va chiesto all’Inps entro il termine perentorio del prossimo 30 aprile (a partire dal 7 aprile). La domanda va presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
• sito Inps (www.inps.it), autenticandosi con Pin, Spid, Cns e Cie;
• istituti di patronato.
La domanda può essere presentata se il richiedente è in possesso di una Dsu valida (Dsu sta per «dichiarazione sostitutiva unica»: è la domanda di Isee).
Seguendo la prima via, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, alla presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• richiedente residente in Italia (non è prevista una durata minima di permanenza);
• valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in Dsu nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
• valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro. La soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee (dpcm n. 159/2013);
• valore Isee inferiore a 15mila euro.
In caso di nuclei con minorenni, rileva l’Isee minorenni in luogo di quello ordinario.
Seguendo la seconda via, il Rem è riservato a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la Naspi o la Dis-Coll alle seguenti condizioni, da soddisfare alla data della presentazione della domanda:
• residenza in Italia del membro del nucleo familiare che ha terminato la Naspi o Dis-Coll;
• Isee non superiore a 30mila euro.