Naspi e gestione separata. La disciplina dell'indennità di disoccupazione
L'Inps chiede la «denuncia del reddito presunto» ai beneficiari di Naspi
L’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, in quanto professionista senza Cassa o co.co.co., non blocca la domanda di Naspi (l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dipendenti). A patto, però, che l’interessato comunichi all’Inps il reddito presunto, anche se pari a «zero», come nell’ipotesi di mancato svolgimento di attività lavorativa anche da anni. A precisarlo è l’Inps in un recente messaggio (n. 3608/2021).
La disciplina sulla Naspi prevede, tra l’altro, che qualora il percettore intraprenda un lavoro, sia di natura autonomo sia d’impresa, dal quale ricavi un reddito annuo inferiore a 4.800 euro deve effettuare all’Inps, entro un mese dall’avvio di tale attività, una specifica «denuncia del reddito presunto»: ciò gli assicura di conservare la Naspi, sebbene in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto (comunicato all’Inps) dalla nuova attività. L’obbligo deve essere osservato, oltre che nel caso di nuova attività intrapresa in costanza di percezione della Naspi, anche nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, a seguito al quale c’è stata richiesta e conseguente liquidazione dell’indennità Naspi.
Se il richiedente la Naspi risulta iscritto alla gestione separata dell’Inps con una decorrenza antecedente alla data di presentazione della domanda di Naspi, l’Inps precisa che è possibile per lui svolgere attività lavorativa in forma autonoma (compresa l’attività di co.co.co., nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio: tutte situazioni che implicano l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps) a patto che dia comunicazione all’Inps del reddito potenzialmente ricavabile da questa nuova attività. In altre parole, spiega l’Inps, per liquidare la Naspi a favore di un soggetto iscritto alla gestione separata dell’Inps, è necessario che questi comunichi all’Inps l’eventuale reddito presunto della nuova attività connessa a tale iscrizione ovvero l’inesistenza di un reddito («reddito presunto pari a zero»). Ciò anche nell’ipotesi di mancato svolgimento, anche da anni, di un’attività che implichi l’obbligo di versamento dei contributi.