Legge 104/1992. Permessi anche nei festivi e di notte
Permessi mensili anche nei festivi e di notte. I tre giorni di congedo mensili, a disposizione dei lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili (art. 33 della legge n. 104/1992), infatti, possono essere fruiti anche di domenica e di notte, se rientranti in turni di lavoro. Inoltre, se il turno è notturno e la prestazione si svolge a cavallo di due giorni, il permesso è comunque considerato per un giorno solo. Le precisazioni sono dell’Inps (messaggio n. 3314/2018) e arrivano a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata da alcune sedi territoriali relative, appunto, alle modalità di calcolo dei permessi ex legge n. 104/1992 nei casi in cui l’orario di lavoro sia organizzato in turni.
Per lavoro a turni, ricorda prima di tutto l’Inps, s’intende ogni tipologia di orario di lavoro che sia diversa da quella normale, giornaliera, potendo comprendere anche il lavoro notturno e quello festivo (come, ad esempio, le domeniche). Poiché l’art. 33 della legge n. 104/1992 prevede che la fruizione dei permessi mensili avvenga “a giornata”, indipendentemente dalla tipologia di articolazione dell’orario di lavoro, l’Inps precisa che:
a) i permessi possono essere fruiti anche in corrispondenza di turni con giornata di lavoro di domenica;
b) i permessi possono essere fruiti anche in corrispondenza di turni con orario di lavoro notturno;
c) in caso di lavoro notturno svolto a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e anche il permesso è considerato per un solo giorno.
In secondo luogo, poi, l’Inps affronta il problema della fruizione dei permessi nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale. In tal caso, i permessi vanno riproporzionati in ragione dell’orario di lavoro svolto dal lavoratore (che è ridotto rispetto a quello normale, proprio perché si è in presenza di un part-time). Semplice è il caso del part-time orizzontale, perché in tal caso i permessi spettano con riferimento agli effettivi giorni (ridotti) di lavoro; invece è più articolato il caso del part-time di tipo verticale o quello del part-time di tipo misto, per i quali l’Inps fornisce la formula di calcolo ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili, quando l’attività lavorativa è limitata ad alcuni giorni del mese.
La formula è data dal prodotto di 3 (i giorni di permesso mensili) e il rapporto tra:
• “orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time” e
• “orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno”.
Un esempio; applicando la formula a un lavoratore a part-time con orario medio settimanale di 18 ore in un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore, si ottiene: (18/38) x 3 = 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Altro esempio; applicando la formula a un lavoratore a part-time con orario medio settimanale di 22 ore in un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno di 40 ore, si ottiene: (22/40) x 3 = 1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.