La salute dei dipendenti costa cara all’azienda. Infatti, le visite mediche per la sicurezza vanno sempre eseguite durante l’orario di lavoro altrimenti il datore di lavoro è tenuto a giustificare con ragioni produttive l’organizzazione dei controlli sanitari all’infuori del normale orario di lavoro. In quest’ultimo caso (visite in orario extra di lavoro), peraltro, i lavoratori andranno comunque considerati in servizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a retribuzione e ogni altra competenza collegata. La precisazione è arrivata dalla Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, istituita presso il ministero del Lavoro, nella nota n. 18/2014 a risposta di un quesito dell’unione sindacale di Base dei Vigili del fuoco.
Visite mediche periodiche.La richiesta dei sindacati riguarda la corretta interpretazione dell’art. 41 del T.u. sicurezza (approvato dal dlgs n. 81/2008), il quale disciplina obbligo e modalità per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. In particolare, è stato chiesto di sapere se nell’effettuazione delle visite periodiche finalizzate al rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, la visita medica sia da svolgere necessariamente in orario di lavoro oppure se al datore di lavoro sia data facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando non si trovi a lavoro (cioè fuori dal normale orario di servizio). In quest’ultima ipotesi, inoltre, è stato chiesto di sapere se il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi ed effettuare la visita sia o meno da retribuire come ore di lavoro straordinario.
Sorveglianza sanitaria.La sorveglianza sanitaria (disciplinata dall’art. 41 del T.u. sicurezza) rientra fra gli obblighi del datore di lavoro. Il fine è quello della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso la valutazione (medica) delle compatibilità tra condizioni di salute dei lavoratori e i compiti di lavoro a loro assegnati. Per contro, fra gli obblighi a carico dei lavoratori compare quello di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal datore di lavoro (art. 20 del citato T.u. sicurezza).
Salute «cara» all’azienda.Secondo la commissione ministeriale i controlli medici relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell’azienda in tutto e per tutto. Il contenuto tassativo e la ratio delle disposizioni non lasciano spazi a diverse interpretazioni o a deroghe circa l’osservanza dell’obbligo finalizzato alla tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore. Le visite mediche non possono, per nessun motivo in considerazione della particolarità del bene tutelato (la salute dei lavoratori), essere omesse o trascurate dal datore di lavoro (soggetto obbligato); di contro, il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione dei controlli medici disposti dal suo datore di lavoro.Secondo la commissione ministeriale, inoltre, pur se non previsto espressamente dalla norma (art. 41 del T.u. sicurezza) che i controlli debbano essere eseguiti durante l’attività lavorativa, l’effettuazione della visita medica «è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro». Ciò significa che le visite vanno fissate “normalmente” durante l’orario di lavoro e che, per la programmazione in un diverso orario (orario, cioè, di “non lavoro”), è necessaria una “motivazione produttiva”.Quanto ai “costi” dei controlli sanitari, infine, la commissione ministeriale ritiene che l’unico a doverli sopportare sia il datore di lavoro. Ciò per espressa previsione normativa (comma 2, dell’art. 15, del T.u. sicurezza) che stabilisce che «le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». Pertanto, conclude la commissione, i controlli sanitari vanno strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori; e ove per giustificate esigenze lavorative il controllo sanitario sia effettuato in orari diversi, «il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti» con conseguente obbligo, per il datore di lavoro, di retribuire tale servizio come straordinario.