La professione. Data protection officer, una proposta di legge per riconoscerlo
Una proposta di legge per riconoscere il Dpo
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 (dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
L’articolo 9 del Regolamento al comma 1 definisce quelli che sono le categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) e in particolare i dati personali che «rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».
L’art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del Dpo:1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Privacy UE 2016/679 (Gdpr), nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento Privacy UE 2016/679 (Gdpr), di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
La ricerca sul ruolo del DpoLa ricerca sul ruolo del Dpo è stata condotta da Cesmal su richiesta di Ciu-Unioquadri su un campione di 100 aziende italiane operanti nel pubblico e nel privato che per legge (art. 37-39 Gdpr) devono avvalersi di questa figura professionale. Le aziende sono state scelte in funzione di due importanti caratteristiche: il quantitativo di dati sensibili trattati al loro interno e l’ammontare totale d’investimenti effettuati nei confronti del Dpo.In funzione di questi due parametri, le società che hanno costituito il campione sono state in maggioranza quelle del settore Tecnologia e It seguite, nell’ordine, da: Finanziario, Sanitario, Partecipate, Enti Locali, Consorzi di Partecipazione e Autorità Portuali. Territorialmente le diverse tipologie di imprese intervistate si dislocano in modo non del tutto omogeneo lungo la penisola, confermando la concentrazione delle aziende al centro-nord.Il 95,7% delle aziende intervistate ha introdotto un Dpo, segno di un’attenzione crescente alla privacy e alla sicurezza dei dati. Dal punto di vista di genere, il ruolo è occupato per l’80,4% da uomini e per il 19,6% da donne, riflettendo la disparità nelle posizioni di leadership.Il 60,9% delle aziende ha reclutato il Dpo esternamente, con una prevalenza di esperti legali (59,8%).Una sfida cruciale per il settore è il bilanciamento tra l’autonomia professionale del Dpo e le strategie organizzative interne, sotto questo punto di vista è fondamentale una preventiva formazione del Dpo che, secondo quanto rilevato dalla ricerca, viene effettuata dal 94,6% delle aziende intervistate.Un’altra criticità risulta essere la necessità di rafforzare la cultura della privacy all’interno dell’azienda. Su questo punto la ricerca ha rilevato due dati positivi. Il 73,9% delle aziende intervistate percepisce il Dpo non più come mero adempimento, ma come un vantaggio competitivo, in grado di aumentare la fiducia dei clienti e la reputazione dell’azienda. Allo stesso tempo, il 60,9% del campione ritiene efficace l’apporto che la figura del Dpo sta dando alla privacy e al trattamento dei dati, tanto da voler nel futuro aumentare il numero del personale impiegato nella protezione dei dati.La proposta di leggeIl Dpo si colloca tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, ma in Italia manca ancora una normativa chiara che ne definisca ruolo e requisiti. Questo vuoto normativo genera incertezze e rischi, affidando spesso la protezione dei dati a soggetti non adeguatamente qualificati. La proposta di legge mira a colmare questa lacuna, prevedendo un inquadramento giuridico del Dpo sia come libero professionista sia come dipendente. L’obiettivo è garantire criteri oggettivi per la selezione e formazione di questa figura, con percorsi certificati e strutturati. La proposta di legge è volta a regolamentare in modo chiaro e dettagliato il ruolo del Dpo, prevedendo requisiti specifici per la nomina, criteri di formazione continua, parametri retributivi adeguati e l’istituzione di un albo professionale. Tra i punti chiave della proposta emergono:
- Prevenzione dei conflitti di interesse, con regole chiare per evitare che il Dpo controlli le proprie decisioni o quelle di reparti a cui è subordinato.
- Garanzie di indipendenza, con tutele lavorative e contrattuali per evitare pressioni esterne e assicurare trasparenza e imparzialità.