Economia

Dis-coll. Al via la nuova indennità per i collaboratori

Daniele Cirioli lunedì 25 maggio 2015
Via libera alle richieste della nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. che perdono il lavoro nell’anno 2015. Si chiama Dis-coll e per le cessazioni di collaborazione intervenute fino al 27 aprile scorso, le richieste si possono presentare, a pena di decadenza, entro il 4 luglio; per le cessazioni successive invece (dal 28 aprile al 31 dicembre 2015) si ha tempo 68 giorni dal verificarsi. La domanda si presenta solo in via telematica, personalmente o tramite Caf o intermediari autorizzati (professionisti, etc.), oppure via Call Center. La nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, introdotta nell’ambito della riforma del Jobs Act, è operativa solo nel 2015, vale a dire per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, in attesa del superamento delle co.co.co. in base ad altra delega dello stesso Jobs Act e fissata a partire dl 1° gennaio 2016. L’indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di Partita Iva (co.co.co., mini co.co.co., co.co.pro., lavoratori a progetto). Per quanto riguarda la condizione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps», essa si riconosce dal fatto che per il collaboratore si versa l’aliquota piena di contribuzione, per il 2015 pari al 30,72%. Per il diritto alla Dis-coll occorre verificare tre requisiti e una condizione. I requisiti, congiunti (cioè da verificare tutti assieme), sono i seguenti:a)    stato di disoccupazione al momento della domanda; b)    possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio 2014 e il giorno di cessazione della collaborazione (che, come detto, deve cadere necessariamente nell’anno 2015); c)    nel 2015: almeno 1 mese di contributi o, in alternativa, aver avuto una collaborazione di durata di almeno 1 mese con un compenso non inferiore a 648 euro (metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contributi nell’anno 2015).La misura della Dis-coll è rapportata al reddito dichiarato ai fini dei versamenti alla Gestione separata negli anni 20141 e 2015 (il risultato è diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi). In particolare, •    se tale reddito non supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% di tale reddito;•    se il reddito supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% di 1.195 euro (cioè 896,25 euro) più il 25% dell’eccedenza (della differenza tra reddito medio e 1.195). L’indennità mensile, in ogni caso, non può superare 1.300 euro mensili. L’importo, inoltre, è ridotto progressivamente di un 3% mensile, a partire dal quarto mese di fruizione. L’indennità Dis-coll spetta ed è erogata, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione che risultano accreditati dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione. Per beneficiare della Dis-coll, i collaboratori devono farne apposita domanda all’Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ma converrà muoversi per tempo perché l’indennità è liquidata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro solo se la domanda viene presentata entro lo stesso termine di otto giorni dalla disoccupazione; invece, se la domanda è presentata successivamente (entro il termine di decadenza di 68 giorni), la decorrenza è posticipata dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per le cessazioni intercorse tra il 1° gennaio e il 27 aprile (data della circolare n. 83 dell’Inps), il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio (va utilizzato il modulo che è disponibile sul sito web dell’Inps www.inps.it. (codice SR154). Vale la pena ricordare, infine, che per i periodi di fruizione della Dis-coll non sono riconosciuti i contributi figurativi (quindi non sono utili ai fini contributivi per il diritto a pensioni o altre prestazioni).