Invalidità civile. Domande per ottenere l'adeguamento "al milione"
La richiesta va presentata entro il 9 ottobre
È necessario presentare domanda all’Inps per ottenere l’adeguamento “al milione” (di vecchie lire, cioè a 651,51 euro mensili) della pensione per invalidità civile, a favore dei soggetti d’età inferiore a 60 anni, sulla base della sentenza n. 152/2020 della Corte costituzionale. Per non perdere gli arretrati — il beneficio è attribuito dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta non prima del mese di agosto — la richiesta va fatta entro il prossimo 9 ottobre. A stabilirlo è l’Inps nella circolare n. 107/2020.
La novità trae origine dalla sentenza n. 152/2020 con cui la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento “al milione” di vecchie lire (ossia a 516,46 euro oggi lievitati a 651,51 con le rivalutazioni) sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. Per la corte il requisito d’età di 60 anni è irragionevole e discriminatorio, perché il soggetto totalmente invalido, pur se d’età inferiore, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento dei 60 anni. Ai fini dell’applicazione della sentenza, il cosiddetto decreto Agosto (dl n. 104/2020) ha modificato normativa alla legge n. 448/2001, con effetto dal 20 luglio (data della pronuncia giurisprudenziale).
L’Inps spiega che hanno diritto alla maggiorazione tutti gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione d’inabilità, in possesso dei requisiti reddituali ed età non inferiore a 18 anni. La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio in misura tale da garantire una pensione, nell’anno 2020, pari a 651,51 euro per tredici mensilità (8.469,63 euro annui). Il diritto alla maggiorazione per l’anno 2020 è subordinato ai seguenti requisiti:
• età non inferiore a 18 anni;
• redditi propri fino a 8.469,63 euro, per il beneficiario non coniugato;
• redditi propri fino a 8.469,63 euro e redditi con quelli del coniuge fino a 14.447,42 euro, per il beneficiario coniugato.
Si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, sia del titolare che del coniuge: assoggettabili a Irpef, a tassazione corrente o separata; tassati alla fonte; esenti da Irpef. Non si tiene conto dei seguenti redditi: reddito casa di abitazione; pensioni di guerra, indennità accompagnamento; importo aggiuntivo di 300mila vecchie lire (154,94 euro); trattamenti di famiglia; indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Come accennato, l’Inps stabilisce che la maggiorazione può essere riconosciuta soltanto dietro domanda degli interessati d'età inferiore a 60 anni e viene attribuita dal mese successivo alla presentazione della domanda, comunque non prima di agosto, in presenza delle condizioni (età e reddito). Per i titolari di pensione d’invalidità che faranno domanda entro il 9 ottobre, la maggiorazione verrà riconosciuta con decorrenza 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.