Economia

Inps. Invalidi civili, per l'indennità serve la domanda

Daniele Cirioli lunedì 7 settembre 2015
L’accertamento sanitario non basta a dar diritto a prestazioni d’invalidità. Serve la domanda e, finché non viene presentata, l’Inps non liquida alcuna indennità né pensione agli invalidi civili. L’ha spiegato, tra l’altro, lo stesso ente previdenziale nel messaggio n. 4818/2015, precisando inoltre che, se l’accertamento sanitario è stato effettuato per mezzo della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), è sulla base del grado d’invalidità stabilito da quest’ultima che sarà liquidata la prestazione.Normalmente, chi intenda ottenere l’accertamento dell’invalidità civile, fa la domanda all’Inps e marca visita presso l’Asl di competenza. Se non soddisfatto del responso della commissione medica Asl, può far ricorso impugnando la decisione medica rivolgendosi a un giudice; in tal caso, l’accertamento sanitario viene effettuato per mezzo di accertamento tecnico preventivo omologato dal giudice, che può anche prevedere il ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu). Quando lo status d’invalido è fissato in questo modo (cioè in via giudiziaria), ai fini della liquidazione della prestazione economica (che può essere: l’assegno mensile di assistenza; la pensione d’invalidità; l’indennità di accompagnamento; l’indennità di frequenza), è necessario che si verifichi: 1) l’accertamento di un grado d’invalidità, non inferiore al 74% (requisito sanitario); 2) la presenza degli altri requisiti amministrativi.L’Inps, alla luce di recenti pronunce della corte di cassazione (sentenze n. 6010 e n. 6085 del 2014), ha spiegato che il giudice, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, con il decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il Ctu. La corte ha chiarito anche che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e Ctu, si deve tenere conto delle sole conclusioni definitive del consulente. Pertanto, è tale grado d’invalidità (quello dichiarato dal Ctu), a essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione.Ordinariamente la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda. In merito l’Inps ha precisato che, nel caso in cui la Ctu abbia riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario a partire da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.