Economia

Inps. Indennità di maternità ai subordinati

Daniele Cirioli mercoledì 10 giugno 2020

Indennità di maternità anche ai lavoratori parasubordinati

Maternità facile ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps (parasubordinati, cococo, professionisti senza cassa). Il requisito contributivo ridotto (un mese, anziché tre mesi) per il diritto all’indennità di maternità o di paternità e di congedo parentale, infatti, si applica anche ai periodi a cavallo del 5 settembre 2019, data d’entrata in vigore del dl n. 101/2019 (che ha previsto la novità).

La novità interessa i lavoratori iscritti alla predetta gestione separata, parasubordinati e liberi professionisti, che versano l’aliquota contributiva piena, perché solo in tal caso è compresa la specifica quota contributiva destinata al finanziamento di una serie di tutele tra cui quelle di maternità. L’aliquota piena è pari: al 33,72% per i soggetti che non hanno diritto alla Dis-Coll (indennità di disoccupazione); al 34,22% per quelli che, invece, ne hanno diritto; al 25,72% per i professionisti senza cassa.

Fino al 4 settembre 2019, per il diritto all’indennità di maternità/paternità, questi lavoratori dovevano essere in possesso di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità/paternità. Dal 5 settembre 2019 il requisito è di un mese soltanto. Il mese di contributi non è necessario che sia stato effettivamente versato: è sufficiente che sia dovuto, anche se non è stato pienamente adempiuto il relativo versamento. Ciò in virtù del cosiddetto principio di “automaticità” delle prestazioni, tipico dei lavoratori dipendenti, che la riforma Jobs Act (dlgs n. 80/2015) ha esteso ai parasubordinati con committente (sono fuori i professionisti senza cassa e gli altri lavoratori con partita Iva che, in quanto autonomi, sono responsabili personalmente del versamento dei contributi all’Inps). Il principio vale per il congedo di maternità e di paternità, ma non per quello parentale.

La novità, ha spiegato recentemente l’Inps in una circolare (n. 71/2020), si applica ai periodi di maternità o paternità iniziati dal 5 settembre 2019 o parzialmente ricadenti in tale data. Sono esclusi, invece, i periodi che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019 (per i quali resta il requisito di tre mesi di contributi nei 12 mesi di riferimento).