Nuove istruzioni per i dipendenti pubblici in materia di assistenza a familiari disabili. Le novità, che sono illustrate dall’Inpdap nella circolare n. 22/2012, arrivano dal dl n. 119/2011 che ha riformato la materia dei congedi e permessi dal lavoro. Le istruzioni, in particolare, riguardano il cosiddetto “congedo straordinario”, quel congedo che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 42 del dlgs n. 151/2001 (Tu maternità), ne possono usufruire, a domanda, i lavoratori dipendenti per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, al fine di assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall’articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Ulteriore condizione prevista per il beneficio del congedo è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate. La domanda deve essere inoltrata all’amministrazione o ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro 60 giorni dalla richiesta.Una prima novità riguarda i soggetti che hanno diritto a tale congedo; sono: coniuge; genitori, naturali o adottivi; figlio convivente; fratelli e sorelle. L’Inpdap sottolinea che al predetto elenco corrisponde un preciso ordine di priorità stabilito dalla nuova disciplina; per cui, il congedo non può essere fruito indifferentemente dai predetti familiari, ma soltanto rispettando quel preciso ordine di priorità (elencazione). Inoltre, nipoti, cugini, generi e altri familiari, pur assistendo in convivenza un familiare con handicap grave, non hanno mai diritto al congedo. Infine, spiega l’Inpdap, diversamente dal passato, adesso per il lavoratore che fa richiesta del congedo non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare l’assistenza da parte di altri familiari conviventi pur aventi pari diritto, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, nella famiglia del disabile, debba prestare assistenza.In ordine alla portata del requisito della “convivenza”, l’Inpdap spiega che a seguito di nuove precisazioni del ministero del lavoro occorre far riferimento in via esclusiva alla residenza, e non al domicilio, e che non serve la coabitazione. Ciò perché la sentenza n. 19/2009 della corte costituzionale ha precisato che occorre in via primaria «assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psicofisica dello stesso».L’Inpdap ancora spiega che, dall’anno scorso, chi fruisce del congedo straordinario ha diritto ad un’indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità, al lordo della relativa contribuzione, spetta fino ad un importo complessivo annuo di 44.276,33 euro (valore valido per il 2011); tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo sia dell’indennità che della relativa contribuzione riferita alla quota a carico dell’ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore. L’indennità, per espressa previsione della nuova disciplina, deve essere corrisposta dall’amministrazione o ente datore di lavoro a cui il lavoratore è tenuto ad inoltrare domanda per ottenere il congedo.Infine, l’Inpdap spiega che ai fini contributivi, trattandosi di un congedo retribuito, non è prevista la formula dell’accredito figurativo. Pertanto è l’amministrazione o l’ente datore di lavoro che deve provvedere a versare la relativa contribuzione da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. La contribuzione va versata ai fini pensionistici, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie e a favore dell’assicurazione sociale vita; invece non va versata per il Tfr o Tfs, come espressamente previsto dalla normativa. Il che significa, dunque, che per i periodo di congedo il lavoratore non ha diritto ad alcuna buonuscita.