Economia

Domande. Lavoratori stagionali, via libera alle richieste di nulla osta

Daniele Cirioli mercoledì 25 aprile 2012
​Via libera alle richieste di nulla osta per lavoro stagionale. A partire dalle ore 8 del 19 aprile e fino alle ore 24 del prossimo 31 dicembre, è possibile l’invio telematico delle domande di richiesta di nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari da impiegare in attività stagionali. Per l’anno 2012 è disponibile una quota di 35 mila ingressi, prevista dal Dpcm 13 marzo 2012 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile. Si tratta della consueta programmazione dei flussi d’ingresso di cittadini extracomunitari; per l’anno in corso, la quota di 35 mila ingressi per lavoro subordinato stagionali è stata prevista a favore dei soggetti residenti nei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Nell’ambito della quota massima di 35 mila unità, inoltre, è consentito l’ingresso anche ai lavoratori che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Infine, è previsto l’ingresso di 4 mila cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine. Le domande di nulla osta possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità informatiche. L’invio come detto  è  possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto, avvenuta il 18 aprile, e sino alle ore 24 del 31 dicembre 2012. Riguardo all’istruttoria relativa alle domande, va segnalata le importanti novità alle procedure che sono state apportate dall’articolo 17 del decreto legge n. 5/2012 (il decreto semplificazioni). Novità che stabiliscono, in particolare, che qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi 20 giorni di attesa, non comunica al datore di lavoro il diniego, la richiesta deve intendersi accolta nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) richiesta relativa a straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.