Inail. Infortunati, rivalutate le prestazioni
L’Inail rivaluta le prestazioni erogate agli infortunati. Dopo due anni di mancati rincari, per via dell’inflazione negativa, dallo scorso 1° luglio le prestazioni erogate per infortuni e malattie professionali ottengono una rivalutazione dell’1,1%. L’Inail invierà adesso agli interessati la consueta comunicazione con i dettagli su riliquidazione e conguaglio (moduli 170/I e 171/I), mentre sulla rivalutazione del danno biologico emanerà successivamente apposite istruzioni. I dettagli sono contenuti nella circolare n. 40/2018.
La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. Nel settore industria porta alla fissazione di una retribuzione media giornaliera pari a 77,97 euro (77,12 fino al 30 giugno scorso). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da prendere a base per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente 16.373,70 euro (invece di 16.195,20, valore valido fino al 30 giugno) e 30.408,30 euro (30.076,80 fino al 30 giugno).
Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) va fatto su una retribuzione annua convenzionale di 24.709,80 euro (24.440,95 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti) invece la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, già indicati in precedenza.
Varia anche la retribuzione annua d’assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a 60.717,90 euro (60.057,27 fino al 30 giugno).
L’assegno cosiddetto una tantum, che spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore, nei settori industria e agricoltura diventa pari a 2.160 euro. Per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive l’importo è rapportato alla retribuzione di 60.717,90 euro: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.
L’assegno per assistenza continuativa, che integra l’eventuale rendita già percepita spettante in caso d’invalidità che richieda, appunto, un’assistenza personale continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (è una sorta d’indennità di accompagnamento tanto che se già viene percepisce questa non se ne ha diritto), dal 1° luglio passa a 539,09 euro (533,22 in precedenza).