Economia

Normativa. Il nuovo apprendistato

Daniele Cirioli giovedì 3 maggio 2012
​Al via il nuovo apprendistato. Dal 26 aprile è in pieno regime il T.u. che, come nella superata disciplina, ripropone tre vie per qualificare i lavoratori: conseguimento di un diploma professionale, di una professione specifica (mestiere), oppure di un’alta formazione e di ricerca. La prima via è l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la cui operatività, ha spiegato il ministero del lavoro (circolare n. 29/2011), è condizionata ad un accordo in conferenza stato-regioni, cosa avvenuta con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 77/2012 dell’accordo 15 marzo 2012 che ha regolamentato i profili formativi. Il nuovo apprendistato sostituisce il percorso che, nella vecchia disciplina, riguardava l’assolvimento del diritto dovere d’istruzione, mai partito a causa dell’inerzia delle istituzioni nella regolamentazione dei profili scolastici e formativi. Con il primo tipo di apprendistato possono essere assunti, in tutti i settori di attività (tranne che in quello pubblico), i soggetti con almeno 15 anni di età e fino al compimento di 25 anni. La durata viene determinata in funzione della qualifica o del diploma da conseguire, in ogni caso non superiore a tre anni per la componente formativa (a quattro anni in caso di diploma quadriennale regionale). La seconda via è l’apprendistato professionalizzante, dedicato alle imprese ma praticabile ora anche dalle pubbliche amministrazioni, detto anche contratto di mestiere. La sua operatività è garantita anche solo dalla presenza di regolamentazioni contrattuali, il che significa che può essere svolto anche solo sulla base della formazione dei lavoratori esclusivamente a carico del datore di lavoro, ma, ha precisato il ministero del lavoro, a “condizione dell’assenza di una concreta offerta formativa pubblica”. Con questo apprendistato possono essere assunti, in tutti i settori di attività (compreso quello pubblico), i soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni; l’età è anticipabile a 17 anni per quei soggetti in possesso di una qualifica professionale. La durata del rapporto di lavoro, anche minima, è fissata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi; in ogni caso, non può superare tre anni per la componente formativa ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato.Infine, la terza via è l’apprendistato finalizzato ad attività di ricerca, a conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché alla specializzazione tecnica superiore e per il praticantato finalizzato all’accesso alle professioni ordinistiche. Questo apprendistato può essere attivato ancor prima che regioni e contrattazione ne abbiano disciplinato gli aspetti di propria competenza, tramite specifiche intese stipulate tra singolo datore di lavoro (impresa) e istituzione formativa o di ricerca (università, istituti di formazione eccetera). Con questo apprendistato possono essere assunti, in tutti i settori di attività, compreso quello pubblico, i soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni; l’età è anticipabile a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale.