Economia

Protezione civile. Ecco le disposizioni per chi fa volontariato

Daniele Cirioli martedì 25 ottobre 2016

Non perde paga il lavoratore impegnato in attività di volontariato per la protezione civile. Se è occupato in proprio (artigiano, commerciante, professionista, etc.), ha diritto a un rimborso di 103,29 euro giornaliero; se è occupato come dipendente conserva la sua normale retribuzione fruendo, cioè, di un permesso retribuito). A fare il punto sulla disciplina retributiva a favore dei lavoratori che svolgono attività in organizzazioni di protezione civile per soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi è la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (circolare n. 12/2016).

La disciplina, come accennato, contempla due diversi regimi: uno per i lavoratori autonomi e un altro per quelli dipendenti.
Nel primo caso (lavoratori autonomi) i volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, su loro richiesta, hanno diritto a un rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Il rimborso viene calcolato sulla dichiarazione dei redditi (modello “Unico”) presentata l’anno precedente a quello durante il quale è stata prestata l’attività di volontariato ed è pari a 103,29 euro giornalieri lordi.


Nel secondo caso (lavoratori dipendenti), i volontari partecipanti ad opere di soccorso hanno diritto:
• alla conservazione del posto di lavoro, pubblico o privato;
• alla conservazione del trattamento economico e previdenziale da parte del ?datore di lavoro, pubblico o privato; ?
• alla copertura assicurativa.


L’attività di volontariato, alle predette condizioni, è garantita per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno, limiti ai quali il?datore di lavoro non può opporsi. Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.
La retribuzione ai lavoratori è anticipata dal datore di lavoro il quale ne richiede il rimborso all’Inps. Restano, però, a carico del datore di lavoro gli oneri previdenziali e assistenziali (cioè i contributi).


Regole particolari, infine, valgono per il soccorso alpino. In tal caso, i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni e anche nel giorno seguente se le operazioni si sono protratte per più di 8 ore ovvero oltre le ore 24,00. Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l’astensione dal lavoro?spetta solamente con riguardo al giorno in cui è svolta, a prescindere dalla durata effettiva.