Ministero del lavoro. Ecco la guida per utilizzare i voucher
Diocesi, parrocchie, Onlus, sindacati e partiti sono esclusi dall’obbligo della nuova tracciabilità dei voucher. Non sono tenuti, in altre parole, a fare anche la comunicazione oraria, non oltre 60 minuti che precedono l’inizio della prestazione di lavoro accessorio, nel caso di utilizzo dei buoni-lavoro (i voucher). A precisarlo è il Ministero del Lavoro nella nota prot. 20137/2016, in cui ha diffuso le Faq (le domande e risposte più frequenti) sulla nuova comunicazione preventiva sul lavoro accessorio.
La tracciabilità dei voucher è stata una delle principali novità del correttivo Jobs act, il dlgs n. 185/2016 in vigore dall’8 ottobre scorso. Riguarda il lavoro accessorio (quelle prestazioni che sono retribuite con voucher del valore di 10 euro per ora di lavoro) ed è stata introdotta con la previsione di una comunicazione oraria aggiuntiva a quella che già si faceva e che si deve continuare a fare all’Inps al fine di attivare i voucher. La tracciabilità tocca esclusivamente il mondo delle Partite Iva, cioè imprese e professionisti. Nonostante la norma stabilisca che si può farla mediante sms o posta elettronica, per adesso la comunicazione si può farla soltanto con la seconda procedura, ossia inviando un’e-mail, non oltre 60 minuti che precedono l’inizio della prestazione accessoria, alla competente direzione territoriale del lavoro, agli indirizzi e-mail appositamente creati (disponibili su internet, sul sito del ministero del lavoro). Le e-mail vanno inviate prive di qualsiasi allegato e devono riportare i dati del committente e della prestazione di lavoro accessoria. I primi, in particolare, devono riguardare almeno codice fiscale e ragione sociale del committente e vanno riportati anche in oggetto dell’e-mail.
La tracciabilità, come detto, tocca esclusivamente il mondo delle Partite Iva, cioè le imprese e i professionisti. Sono esclusi, invece, gli altri committenti, cioè le famiglie e anche il mondo del non-profit. La Faq 7 del ministero del lavoro precisa, infatti, che i soggetti che, pur in possesso di Partita Iva non sono imprenditori (pubbliche amministrazioni, ambasciate, partiti, Onlus, associazioni sindacali, parrocchie, etc.) non devono effettuare la nuova comunicazione, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione d’inizio di attività nei confronti dell’Inps.