Economia

Inps. Disoccupazione con requisiti ridotti La richiesta scade il 31 marzo

Daniele Cirioli venerdì 16 marzo 2012
Intanto che si discute di riformare gli ammortizzatori sociali, è bene ricordare che mancano poco più di due settimane alla scadenza del termine (annuale) per richiedere all’Inps l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. La prestazione spetta a chi ha almeno due anni di anzianità contributiva (vale a dire almeno un contributo settimanale pagato per la disoccupazione entro l’anno 2009) e uno o più rapporti di lavoro nel corso dell’anno 2011 per un’occupazione della durata complessiva non inferiore alle 78 giornate. Il termine per inoltrare la domanda, in via telematica, è fissato al prossimo 31 marzo.Quest’anno dovrebbe essere più facile la presentazione delle richieste di disoccupazione e anche più veloce l’erogazione della relativa indennità. A partire dal 19 gennaio 2012, infatti, l’Inps ha messo in atto una nuova procedura (si chiama DSWEB) che permette il calcolo automatico dell’indennità attingendo dai dati degli Uniemens (sono le dichiarazioni mensili che le imprese fanno all’Inps e in cui dettagliano retribuzioni e contributi versati con riferimento ai propri lavoratori dipendenti). Ciò consente ai lavoratori di richiedere l’indennità di disoccupazione senza dovere più presentare il modello DL 86/88bis, con cui ciascuna azienda attesta i periodi di occupazione e di ridurre così i tempi di lavorazione delle pratiche. La domanda può essere presentata avvalendosi dei seguenti canali:• patronati/intermediari dell’Inps; • internet, dal portale web dell’Inps, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin;• contact center integrato (numero verde 803164).La prestazione consiste in un’indennità, erogata dall’Inps, commisurata al numero di giornate pari a quelle risultate lavorate nell’anno precedente alla presentazione della domanda (che è l’anno per il quale si chiede l’indennità, ossia nell’anno 2011), fino ad un massimo di 180 giorni. L’importo dell’indennità è pari al 35% dell’ultima retribuzione per i primi quattro mesi (120 giorni) e al 40% per il periodo eccedente, entro un importo massimo mensile che nel 2011 è di 892,96 euro, elevati a 1.073,25 euro se la retribuzione in attività era superiore a 1.931,86 euro. L’appuntamento interessa anche i lavoratori domestici e quelli a chiamata. Con riferimento ai primi, che non rientrano nel sistema Uniemens di denuncia e pagamento dei contributi, l’Inps ha spiegato (messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012) che, ai fini della liquidazione dell’indennità, i dati saranno prelevati dai bollettini trimestrali di versamento dei contributi. Le giornate utili alla misura dell’indennità sono valutate, trimestre per trimestre, dividendo per quattro le ore assoggettate a contributi, rispettando il limite delle 78 giornate. Con riferimento ai lavoratori intermittenti, inoltre, l’Inps ha spiegato (sempre nel messaggio n. 966/2012) che, ai fini del diritto all’indennità, si terrà conto dei principi dettati dal ministero del lavoro nell’interpello n. 48/2008. Pertanto: • se c’è indennità di disponibilità alla chiamata, le giornate non lavorate ma coperte dall’indennità di disponibilità non sono indennizzabili e sono conteggiate come giornate utili al diritto all’indennità di disoccupazione; • se non c’è indennità di disponibilità, le giornate non lavorate sono indennizzabili e non vanno conteggiate come giornate utili al diritto all’indennità di disoccupazione.