Economia

Disoccupazione agricola. Slitta al 1° aprile il termine di presentazione delle domande

Daniele Cirioli martedì 26 marzo 2019

Ultimi giorni per richiedere la disoccupazione agricola all’Inps. Quest’anno c’è un giorno in più a disposizione per fare la domanda, che è annuale della speciale indennità riservata a chi è occupato in agricoltura: il termine del 31 marzo, infatti, cadendo di domenica, slitta al lunedì successivo, 1° aprile. Interessati alla scadenza sono quanti hanno avuto periodi di disoccupazione nel corso dello scorso anno 2018.

La domanda, che è annuale come detto, va presentata dal lavoratore agricolo all’Inps, on line, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (ossia durante il quale c’è stata disoccupazione). L’Inps ha spiegato che il termine è perentorio (una volta spirato, si perde il diritto all’indennità) ed è posticipato solamente se coincide con la domenica o con un altro giorno festivo. Quest’anno il 31 marzo è domenica, giorno festivo, non utile a presentare le domande; pertanto, il termine slitta automaticamente al giorno successivo, lunedì 1° aprile. Le domande si possono inviare all’Inps tramite servizi telematici, dal portale Inps, direttamente (cittadini dotati di Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2; Pin dispositivo o Cns, Carta Nazionale Servizi) o tramite patronati o Contact Center: da rete fissa numero 803164; numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento secondo il proprio piano tariffario).

L’indennità spetta a: operai agricoli a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate d’iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato occupati per una parte soltanto dell’anno. E spetta ai lavoratori agricoli con:
• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno 2018 o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per una parte dell’anno 2018;
• almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio 2017/2018 (anche mediante cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).