Incentivi. Disabili, rifinanziato il bonus per l'assunzione
Rifinanziato il bonus sulle assunzioni dei disabili. Con decreto 29 settembre, infatti, pubblicato il 30 novembre nella sezione pubblicità legale del sito internet del ministero del Lavoro, sono stati trasferiti all’Inps altri 58 milioni di euro per il riconoscimento dello sgravio contributivo (in misura variabile: 35% o 70%), della durata di tre anni, sulle assunzioni a tempo indeterminato relative all’anno 2017. Visto l’elevato ricorso agli incentivi, i nuovi fondi vanno ad aggiungersi ai 15 milioni stanziati in origine e andati esauriti l’8 maggio scorso. Intanto, è in corso l’ultimo mese di deroga per le imprese con un numero di dipendenti da 15 a 35: dal 1° gennaio 2018 dovranno coprire la quota di riserva (1 posto), effettuando l’assunzione di un disabile entro il 2 marzo 2018 (60 giorni).
Il rifinanziamento riguarda l’incentivo che riconosce ai datori di lavoro il diritto a uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti affetti da disabilità, da fruire mediante conguaglio con i contributi pagati all’Inps. La misura dello sgravio è del 70% se il lavoratore disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra; oppure in presenza di disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e in tal caso la durata arriva a 60 mesi. Lo sgravio è pari al 35%, invece, in caso di lavoratori con una percentuale d’invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
Il rifinanziamento dell’incentivo può tornare utile, tra l’altro, ai datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, i quali dal prossimo 1° gennaio saranno tenuti a coprire obbligatoriamente la propria quota (pari a 1). Fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di assunzione del disabile scatta solo in caso di nuove assunzioni; dal 1° gennaio 2018, invece, la quota di riserva andrà coperta anche in assenza di nuove assunzioni, mediante l’assunzione di un disabile entro 60 giorni.
Vale la pena ricordare che, trascorsi i 60 giorni dall’obbligo dell’assunzione del disabile (nel caso specifico sarà il 2 marzo 2018), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulterà non coperta la quota dell’obbligo il datore di lavoro sarà tenuto al versamento, a titolo di sanzione, di una somma pari a 153,20 euro al giorno (cinque volte la misura del contributo esonerativo) per ciascun disabile non occupato nella giornata.