Disabili. Collocamento obbligatorio e nuove sanzioni
Sanzioni più care per chi non assume disabili
Sanzioni più care sulle violazioni del collocamento obbligatorio dei disabili. Ritardare un solo giorno l’invio del prospetto annuale costerà al datore di lavoro, pubblico o privato, la sanzione di 736,45 euro: 70,58 euro in più rispetto agli attuali 665,87. A fissare le nuove misure è il decreto firmato dal ministro del Lavoro, che per la terza volta aggiorna le sanzioni (l’ultimo adeguamento risale a dicembre 2010). Con un secondo decreto, inoltre, è aggiornato a 39,21 euro anche l’importo del cosiddetto «contributo esonerativo» (per chi può non assumere un disabile), con un aumento di 8,57 euro rispetto agli attuali 30,64 euro.
Il primo aggiornamento riguarda le sanzioni dei principali adempimenti sul collocamento dei disabili, la cui disciplina è contenuta nella legge n. 68/1999. All’art. 15, tale legge prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima per il ritardato invio del prospetto annuale; la seconda per la mancata copertura della quota d’obbligo, cioè la mancata assunzione di soggetti disabili, per cause imputabili ai datori di lavoro. L’aggiornamento dovrebbe avvenire ogni cinque anni; l’ultimo c’è stato a dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto è soggetto alla sanzione pari (oggi) a 635,11 euro maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. Con il nuovo decreto, la misura sale a 702,43 euro e la maggiorazione 34,02 euro. Poiché la sanzione è calcolata dal giorno dopo la scadenza (31 gennaio), ne deriva che il “minimo” da pagare sarà pari a euro 736,45 (702,43 + un giorno). La seconda ipotesi sanzionatoria stabilisce che, una volta trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l’obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione (oggi) di 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto (cioè pari a cinque volte il contributo esonerativo). Dal 1° gennaio 2022 la sanzione salirà a 196,05 euro.
Il secondo aggiornamento riguarda il contributo del cosiddetto «esonero parziale». Quando l’attività è faticosa, pericolosa o con particolari modalità di svolgimento, il datore di lavoro con più di 35 dipendenti può chiedere il parziale esonero dall’obbligo di assunzione disabili, cioè per il 60% della quota di riserva (80% nei settori sicurezza e vigilanza e trasporto privato). In tal caso, il datore di lavoro deve pagare un «contributo esonerativo» pari (oggi) a euro 30,64 per disabile non assunto e giorno lavorativi (cinque giorni in caso di settimana corta, altrimenti sei). Dal prossimo 1° gennaio, la misura del contributo salirà a 39,21 euro.