Economia

Sussidio di disoccupazione. Così il cambio tra Aspi e mini Aspi

Daniele Cirioli lunedì 20 ottobre 2014
Sì al cambio indennità: Aspi al posto di mini-Aspi. Ma è necessario, però, che siano rispettati i termini per fare la domanda. Infatti, il lavoratore che dopo aver fatto richiesta di mini-Aspi si accorge di avere i requisiti per l’Aspi, può ottenere il cambio di indennità (appunto: Aspi al posto di mini-Aspi), ma solo se può ancora presentare domanda rispettando il termine di due mesi e 8 giorni dalla perdita dell’occupazione fissato per accedere ordinariamente all’Aspi.La precisazione è arrivata dall’Inps (messaggio n. 7111/2014) e riguarda l’Aspi e mini-Aspi, le due indennità di disoccupazione di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti. In vigore dal 1° gennaio 2013 a seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), l’Aspi è riconosciuta con i seguenti requisiti: disoccupazione involontaria; due anni d’iscrizione previdenziale; un anno di contribuzione previdenziale. E’ erogata, nel corso del 2014, per 8 mesi ai soggetti con età inferiore a 50 anni; 12 mesi a quelli con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 14 mesi ai soggetti con età pari o superiore a 55 anni. La mini-Aspi è riconosciuta con i seguenti requisiti: disoccupazione; almeno 13 settimane di contributi da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (da notare che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa). La mini-Aspi è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.L’Inps illustra se e a che condizioni è possibile effettuare il cambio dell’indennità, rispondendo a numerose segnalazioni degli uffici/sedi territoriali relative proprie a richieste, da parte di lavoratori e patronati, sulla possibilità di trasformare le originarie domande d’indennità mini-Aspi accolte e/o in corso di erogazione in domande d’indennità Aspi.L’Inps spiega che nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia presentato domanda per ottenere l’indennità mini-Aspi, e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità Aspi, egli potrà ottenere il riconoscimento dell’indennità Aspi solo nel caso in cui possa presentare un’apposita domanda d’indennità Aspi, nei termini legislativamente previsti di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, la nuova prestazione Aspi verrà accolta in presenza dei requisiti previsti dalla normativa e avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo già erogato a titolo d’indennità mini-Aspi verrà portato in detrazione a carico della prestazione Aspi. Non è invece possibile riconoscere l’indennità Aspi al lavoratore, che aveva già fatto domanda d’indennità per la mini-Aspi, qualora la relativa domanda venga presentata dopo il predetto termine di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.