Coronavirus. Patenti e revisioni auto: scadenze prorogate di 7 mesi
L'Italia ha recepito ufficialmente il regolamento dell'Unione Europea 698/2020 dello scorso 25 maggio che, per l'emergenza Coronavirus e in funzione del successivo ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, ha uniformato su tutto il territorio della Ue la proroga di 7 mesi delle scadenze dei documenti - come patenti, revisioni, CQC e altri documenti - che erano state decise in precedenza dai vari Paesi. La circolare 0051340 del Ministero dell'Interno datata 5 giugno 2020 indica le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell'Unione Europea, Italia compresa. Per quanto riguarda le patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e in tale periodo il titolare potrà di circolare in tutta l'UE. Questa disposizione, va sottolineato, risulta più favorevole rispetto alla norma introdotta dal decreto Cura-Italia di marzo. Con quel provvedimento era stata prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio. I titolari di patente con scadenza antecedente l'1 febbraio 2020 - essendo questa data fuori dall'applicazione della normativa europea - potranno invece usufruire dell'estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione sul territorio italiano. I
Revisioni: scadenze prorogate ma con calendari diversi
l nuovo regolamento Ue del 25 maggio e valido in Italia dal 4 giugno proroga egualmente di 7 mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. Durante questo periodo i veicoli interessati potranno circolare liberamente sul territorio dell'Unione Europea. La disciplina europea necessita però di essere armonizzata con la norma nazionale che autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare sino al 31 ottobre 2020.
Pertanto per i veicoli immatricolati in Italia delle categorie M, N, 03, 04 e Ts sono previsti diversi calendari. Quelli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020. Quelli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi Ue compresa l'Italia per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. Infine i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 - esclusi dall'applicazione del regolamento europeo - possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.