Economia

Cooperative sociali. Esoneri contributivi a chi assume rifugiati

Daniele Cirioli mercoledì 7 dicembre 2022

Misure a favore di chi nel 2018 ha assunto rifugiati

In dirittura di arrivo, dopo un’attesa lunga quattro anni, l’incentivo a favore delle cooperative sociali che hanno assunto lavoratori con protezione internazionale. L’incentivo, sotto forma di esonero contributivo per un periodo di tre anni, spetta alle cooperative che hanno effettuato assunzioni nel corso dell’anno 2018 di persone aventi uno status di protezione internazionale. A distanza di quattro anni, è arrivata la disciplina dell’incentivo con il decreto ministeriale 21 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2022. Il decreto ministeriale dà attuazione alla legge n. 205/2017, che prevede l’assegnazione di un contributo alle cooperative sociali (gli enti disciplinati dalla specifica legge n. 381/1991), nel caso di assunzione di persone con riconoscimento dello status di protezione internazionale. L'incentivo è stato operativo in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 sulle nuove assunzioni effettuate, esclusivamente con contratto di lavoro dipendente (cioè subordinato) a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. L’incentivo, come accennato, è previsto e riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico delle cooperative sociali, dovuti per le predette assunzioni agevolate, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’incentivo è comunque riconosciuto nel limite massimo di 350 euro mensili e nella durata massima di tre anni. L’esonero non produce conseguenze negative ai lavoratori, restando valida l’aliquota di computo dei contributi ai fini della pensione. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le cui c’è stata l’assunzione nel 2018 agevolata con contratto a tempo indeterminato, copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle forme di protezione internazionale riconosciuta. Per ottenere lo sgravio, la cooperativa deve presentare domanda all’Inps. Il riconoscimento del bonus avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione e invio delle domande, comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.