Inps. Contributi indebiti e prescrizione
Parasubordinati sempre più uguali ai dipendenti. Il nuovo passo di avvicinamento riguarda i termini di prescrizione della contribuzione cosiddetta “indebita”, cioè contribuzione versata ma non dovuta (sembrerà strano, ma capita anche questo!). Rettificando le precedenti indicazioni in materia (messaggio n. 9869/2012), l’Inps afferma adesso (messaggio n. 15279/2012) che ai contributi pagati da co.co.co., co.co.pro. e da tutti gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata, in assenza di un obbligo, si applica la prescrizione quinquennale: insomma, le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti subordinati. Una volta prescritti (trascorsi cioè i cinque anni), i contributi non possono più essere restituiti a chi li ha versati (e non doveva pagarli) e producono diritto alle prestazioni. Vediamo il quadro della disciplina in base alle diverse tipologie di contribuzione.I contributi indebiti relativi ai lavoratori dipendenti sono rimborsabili entro il limite di prescrizione quinquennale. Trascorso tale periodo (al momento dell’accertamento), restano acquisiti e danno diritto alle prestazioni che ne possono derivare. Pertanto, qualora venga accertato il versamento di contribuzione indebita relativa a lavoratori dipendenti, l’Inps ne disporrà il rimborso, senza alcun interesse, limitatamente a quella relativa all’ultimo quinquennio; mentre resterà definitivamente acquisita e produttiva del diritto a prestazioni quella relativa a periodi precedenti.
Stessa sorte tocca ai contributi versati alla gestione separata (co.co.co., co.co.pro., lavoratori a progetto, professionisti senza cassa e via dicendo). Tale contribuzione, ha spiegato l’Inps, non può essere assimilata a quella dei lavoratori autonomi, della quale assume solo i criteri per il computo del periodo assicurabile e delle sanzioni civili per tardivo versamento. Quanto alla prescrizione, invece, la gestione separata è regolamentata solo ed esclusivamente da quanto recato dall’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Pertanto, per i riflessi attinenti alla contribuzione indebitamente versata, quella versata alla gestione separata soggiace all’ordinario termine quinquennale. Al contrario, per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi, ossia artigiani e commercianti, vale il principio opposto in base al quale “i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa”. Ciò vuol dire che i contributi indebiti accertati verso lavoratori autonomi sono esclusi dalla prescrizione e sono sempre restituiti dall’Inps a chi li ha effettuati (o suoi aventi causa), senza aggiunta di interessi.