Economia

Congedo Covid. Via libera alle domande

Daniele Cirioli martedì 22 dicembre 2020

I lavoratori dipendenti possono presentare le richieste di congedo Covid

Via libera alle richieste del congedo Covid per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. I lavoratori dipendenti possono far domanda, in via telematica, anche per le astensioni antecedenti alla data di presentazione, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020. Il via libera con le istruzioni operative è arrivato dall’Inps con il messaggio n. 4718/2020.

Il cosiddetto decreto Agosto (decreto legge n. 104/2020) ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi di un congedo Covid-19 per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione della didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle stesse strutture scolastiche. Il nuovo congedo può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre (data di entrata in vigore del dl n. 137/2020, cosiddetto decreto Ristori, che ha modificato la norma del decreto Agosto), cioè solo per le astensioni dal lavoro intervenute, per lo stop dell'attività didattica in presenza, a partire da tale data.

La domanda, spiega l’Inps nel messaggio n. 4718/2020, può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei tradizionali canali, ossia tramite:
• portale web se si è in possesso di codice Pin rilasciato dall’Inps (oppure di Spid, Cie, Cns), utilizzando i servizi dedicati raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it (si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascia più nuovi Pin);
• Contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dal gestore);
• Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per quanto anticipato, la domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma non precedenti al 29 ottobre 2020.

L’Inps ricorda, infine, che il congedo è incompatibile con il contemporaneo svolgimento del lavoro in modalità agile da parte dell’altro genitore, anche se per altro titolo rispetto a quello della quarantena scolastica o della sospensione dell’attività didattica in presenza (in entrambi i casi del figlio convivente minore di anni 14). Ed è incompatibile anche con la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica o per stop attività didattica in presenza (in entrambi i casi di figlio convivente minore di anni 14) o del mancato svolgimento di attività lavorativa.