Commercianti. Rottamazione delle licenze
I commercianti che hanno abbassato le serrande nell’anno 2017 o 2018 possono presentare la domanda all’Inps per avere lo speciale indennizzo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni), avvalendosi della misura cosiddetta “rottamazione licenze”. Chi ha già fatto domanda negli anni passati e gli è stata rigettata, non deve rifare la richiesta: l’ente di previdenza la riesaminerà d’ufficio, concedendo l’indennizzo in presenza dei requisiti a partire dal mese di dicembre del 2019. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 4/2020, illustrando l’art. 11-ter del decreto legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, che ha introdotto questa sorta di sanatoria per il biennio 2017/2018 della “rottamazione licenze”, operativa fino all’anno 2016 e resa strutturale (senza più scadenza) dal 1° gennaio 2019 dopo un biennio sabbatico (appunto gli anni 2017/2018).
La misura si chiama così — rottamazione licenze — perché agganciata alla chiusura definitiva della licenza commerciale. Per avervi diritto occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;
• anzianità d’iscrizione di almeno 5 anni alla gestione “artigiani e commercianti” Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività.
In che cosa consiste la misura? Consiste in un indennizzo di accompagnamento alla pensione: a quell’età (62 ovvero 57 anni) si è ancora troppo giovani per ricevere l’assegno pensionistico, pertanto l’Inps eroga un “indennizzo” fino all’accesso alla pensione di vecchiaia. In particolare, una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni (chiusura attività e consegna licenza), si può fare istanza all’Inps a seguito della quale l’Inps erogherà l’indennizzo dal mese successivo (alla domanda) fino al mese in cui il richiedente compie l’età per la pensione di vecchiaia, oggi fissata a 67 anni (dal mese successivo gli verrà erogata la pensione vera e propria). La misura dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla gestione “artigiani e commercianti” Inps, cioè euro 513,01 nell’anno 2019 salito a euro 515,07 a partire dal 1° gennaio 2020.
Per effetto della legge n. 128/2019, dal 3 novembre 2019 possono fare domanda d’indennizzo anche i soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti. In ogni caso, la decorrenza dell’indennizzo non potrà essere anteriore al 1° dicembre 2019.