Economia

Inps. Buonuscite dei dipendenti pubblici in stand-by

Daniele Cirioli lunedì 19 gennaio 2015

Buonuscite dei dipendenti pubblici in stand-by. L’Inps, infatti, ha bloccato la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto lavoro (Tfr) dei lavoratori iscritti a ex Enpas ed ex Inadel, cessati dopo il 14 gennaio. Motivo? L’innalzamento dall’11 al 17% dell’imposta sostituiva dell’Irpef che si paga sulle rivalutazioni dei Tfr. In attesa dell’adeguamento delle procedure, insomma, le istruttorie e conseguenti liquidazioni delle buonuscite restano bloccate. La novità scaturisce dalla legge Stabilità per il 2015 (comma 623 dell’unico articolo della legge n. 190/2014) la quale, modificando l’art. 11, comma 3, del dlgs n. 47/2000, ha elevato dall’11 al 17 per cento l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi (Irpef) che si applica alle rivalutazioni del Tfr, con effetto sui rendimenti maturati dal 1° gennaio.

La rivalutazione del Tfr, si ricorda, viene effettuata in due occasioni: a)    anno dopo anno, al 31 dicembre, senza considerare la quota di Tfr maturata nell’anno (incluse invece le rivalutazioni), applicando il tasso pari alla somma dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione; b)    in sede di cessazione del rapporto di lavoro, con lo stesso tasso proporzionalmente calcolato in misura mensile. Il tasso mensile, in particolare, è calcolato (e applicato) per cessazioni intervenute tra il giorno 15 di un mese e il giorno 14 del mese successivo. Con questo criterio ne deriva che l’incremento di tassazione (dall’11 al 17%), dovendo avere effetto a partire dal 1° gennaio 2015, deve essere applicato alle rivalutazioni dovute per le cessazioni intervenute dal 15 gennaio 2015 in poi (non prima, perché si applicano ancora le vecchie regole).Nel messaggio n. 304/2015 l’Inps spiega di non avere disponibile la procedura di calcolo del Tfr dei dipendenti pubblici (ex gestioni Enpas e Inadel) adeguata alla nuova tassazione delle rivalutazioni. Pertanto può correttamente liquidare solamente i Tfr maturati in relazione a cessazioni dal servizio intervenute fino al 14 gennaio 2015, non anche quelli per le cessazioni successive che restano in stand-by.