Fine rapporto. Per gli statali torna la vecchia buonuscita
Torna la vecchia e cara buonuscita per i dipendenti pubblici. A chi abbia percepito la prestazione in base al regime di trattamento di fine rapporto (Tfr, che aveva sostitutivo le vecchie regole del Tfs, ora ripristinate), sarà riliquidato il trattamento entro il 31 ottobre 2013. La novità è stata comunicata dall’Inps (messaggio n. 18296/2012), in relazione ai lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap.
La manovra del 2010
Il decreto legge n. 78/2010, con effetto dal 1° gennaio 2011, aveva stabilito il cambio di regole per il calcolo della buonuscita dei dipendenti pubblici al fine di equipararle a quelle dei dipendenti del settore privato. Sulla base di tanto, dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, avevano calcolata la prestazione di fine rapporto lavoro secondo le regole del codice civile.
La marcia indietro
Adesso però per i dipendenti pubblici si cambia di nuovo. C’è una marcia indietro, che è fissata dal dl n. 185/2012, in vigore dallo scorso 31 ottobre, che praticamente ristabilisce le vecchie regole di calcolo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il permanere della ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori, una volta cambiate le regole di calcolo del Tfs. Al contempo il citato decreto ha stabilito la riliquidazione d’ufficio, entro un anno (quindi entro il 31 ottobre 2013), di tutti i Tfs liquidati in base alle nuove, e adesso abrogate, regole, ma senza procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. Con il dietrofront, inoltre, è stata disposta pure l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti, nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione.Insomma con la novella legislativa, ha spiegato l’Inps, sono ripristinate le vecchie norme in materia di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio servizio per dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità; indennità buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato; indennità anzianità ai dipendenti di enti pubblici non economici e altre amministrazioni). Per quanto riguarda la riliquidazione dei trattamenti già erogati, relativi a cessazioni di lavoro dopo il 31 dicembre 2010 e liquidati entro il 30 ottobre 2012, essi verranno riliquidati d’ufficio entro il 31 ottobre 2013. Se in questa sede l’importo spettante dovesse risultasse inferiore a quello erogato in precedenza, l’Inps ha spiegato che non procederà al recupero della somma eccedente. E che, inoltre, non verranno poste in pagamento le prestazioni d’importo inferiore a 12 euro.Resta la ritenuta (2,5%) sui dipendentiL'ultima nota riguarda il contributo pagato dai dipendenti pubblici per la buonuscita. Quando ci fu il cambio delle regole di calcolo, le amministrazioni continuarono a praticare la ritenuta del 2,5% sullo stipendio (e quindi a carico) dei lavoratori. Su questo la situazione rimane immutata poiché, essendo state ripristinate le vecchie regole, il contributo previdenziale è (a maggior ragione) dovuto nella misura complessiva del 9,6% (7,1% a carico amministrazione e 2,5% del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,1% (3,6% a carico amministrazione e 2,5% del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.