Economia

Inps. Bonus 80 euro e prestazioni sociali

Daniele Cirioli mercoledì 4 giugno 2014
Bonus Renzi soltanto a chi è “senza lavoro”. Per incassare gli 80 euro mensili, infatti, l’Inps ritiene necessario lo status di disoccupazione, oltre alla percezione di un’indennità a sostegno del reddito (Aspi, mini-Aspi, mobilità, cassa integrazione). Pertanto, chi tenti un’occupazione fai-da-te richiedendo l’anticipo Aspi, mini-Aspi o mobilità al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, perde il diritto al bonus fiscale. Lo spiega la circolare n. 67/2014, con cui l’Inps ha dettato le istruzioni sul bonus Renzi per le prestazioni sociali e previdenziali.Il bonus Renzi (80 euro mensili da maggio a dicembre 2014 a chi ha reddito complessivo fino a 26mila euro nello stesso anno 2014) spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente, tra cui vi rientrano anche coloro che percepiscono le c.d. prestazioni a sostegno al reddito. Tali prestazioni, in via di principio, vengono erogate dall’Inps al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro o alla cessazione. Eventi del primo tipo, spiega l’Inps, possono dar diritto per esempio a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità; rientrano nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, di disoccupazione Aspi e mini-Aspi legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, alla perdita del posto di lavoro. Su tali prestazioni, spiega la circolare, l’Inps riconosce in via automatica il bonus di 80 euro, determinando spettanza e relativo importo sulla base dei dati che ha a disposizione e che riguardano i redditi del lavoratore (cioè i dati relativi alle prestazioni erogate e quelli del casellario delle pensioni). Di conseguenza, i soggetti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus (perché, ad esempio, hanno altri redditi non noti all’Inps) sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, il quale recupererà il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini del conguaglio fiscale di fine anno.Ai fini della determinazione del bonus, l’Inps divide in due categorie le prestazioni a sostegno del reddito:•    prestazioni per le quali il credito viene determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”; per tali fattispecie, in altre parole, l’Inps tiene conto della durata teorica della prestazione fino al 31 dicembre 2014: Aspi; mini-Aspi; indennità di mobilità ordinaria; disoccupazione speciale per l’edilizia; sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
crediti da lavoro (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia; indennità maternità per congedo obbligatorio;
congedo obbligatorio del padre;•    prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili: integrazioni salariali (cig, cigs e cig in deroga); indennità di malattia; indennità di congedo parentale; congedo facoltativo del padre; indennità antitubercolari TBC; permessi ex lege 104/1992; prestazioni di congedo straordinario; trattamenti di disoccupazione agricola.Alcune prestazioni, invece, restano escluse dal bonus: Tfr fondo di garanzia; Tfr esattoriali; Una tantum co.co.pro; anticipazione Aspi, mini Aspi, mobilità, compenso/sussidio L.S.U.; indennità maternità lavoratrici autonome;
indennità maternità e malattia iscritti alla Gestione Separata (professionisti e Partite Iva); trattamenti di famiglia; assegno maternità e assegno nucleo familiare dei Comuni; assegno maternità Stato. Tra queste, l’anticipazione Aspi, mini-Aspi (operativa per il triennio 2013/2015) o di mobilità al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo o per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Le anticipazioni, spiega l’Inps, non sono più funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e, pertanto, perdono la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.