Inps. Bonus bebè agli stranieri
Anche i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno familiare hanno diritto al bonus bebè. Il diritto all’assegno dell’importo di 80/160 euro mensili, per il periodo dalla nascita/adozione di un figlio fino al suo terzo compleanno, spetta pure agli stranieri che non hanno la residenza in uno Stato Ue e sono ancora privi di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (che già ne hanno diritto). A precisarlo è stato l’Inps nella circolare n. 214/2016.
L’assegno (cosiddetto bonus bebè) è stato introdotto dalla legge n. 190/2014, e disciplinato dal Dpcm 27 febbraio 2015, al fine di aiutare le famiglie alle prese con le spese per il sostegno dei figli. Spetta per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi del periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Il bonus spetta nelle seguenti misure che dipendono dall’Isee:
• 1.920,00 euro per figlio (160 euro al mese), in caso di Isee inferiore a 7mila euro;
• 960,00 euro per figlio (80 euro al mese), in caso di Isee se pari o superiore a 7mila euro e fino a 25 mila euro (oltre tale limite, non se ne ha più diritto).
Finora il diritto è stato riconosciuto ai cittadini italiani e
comunitari, nonché a quelli stranieri, cioè soggetti privi della cittadinanza di uno Stato dell’Ue, soltanto se in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del dlgs n. 286/1998). Con parere reso con nota prot. n. 11186/2016, tuttavia, il ministero del lavoro ha ritenuto di estendere il bonus anche agli stranieri titolari dei seguenti permessi (in base agli articoli 10 e 17 del Dlgs n. 30/2007):
A) carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Ue (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno stato membro dell’Ue (art. 10 del dlgs n. 30/2007);
B) carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’Ue (art. 17 del dlgs n. 30/2007).
I cittadini stranieri in possesso dei permessi di soggiorno e degli altri requisiti previsti per il diritto all’assegno possono fare domanda all’Inps, tramite l’ordinaria procedura telematica. Le eventuali domande che siano state in precedenza respinte possono essere oggetto di riesame alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.
A tal fine, però, è necessaria un’istanza da parte del richiedente, da presentare presso la sede Inps territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno e sia con riferimento agli altri requisiti di legge, con particolare riguardo al possesso per il 2015 di un Isee valido non superiore a 25.000 euro. Qualora siano verificate le condizioni per la concessione del beneficio l’assegno verrà messo in pagamento, sempre che nel frattempo la prestazione non sia stata già concessa all’altro genitore. La decorrenza del bonus è determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame. Con il primo pagamento verranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti.