Inps. Bonus assunzione giovani Dalle ore 15 del 1° ottobre
Via libera al nuovo bonus per l’occupazione dei giovani. Dalle ore 15 del 1° ottobre l’Inps apre il canale telematico sul proprio sito web (www.inps.it), per consentire la presentazione delle istanze di prenotazione, primo passo per il riconoscimento del premio sulle assunzioni dei giovani under30 introdotto dal decreto lavoro (decreto legge n. 76/2013). Il premio, a favore del datore di lavoro, è pari a 1/3 della retribuzione del neo assunto fino ad un importo massimo mensile di 650 euro; si applica alle assunzioni effettuate dal 7 agosto al 30 giugno 2015, subordinatamente alla verifica da parte dell’Inps (ecco perché è necessaria la domanda di prenotazione) della disponibilità di risorse finanziarie pubbliche. Risorse che complessivamente ammontano a 794 milioni di euro, 500 milioni solo al Sud, e che si calcola possano bastare per 100mila assunzioni.
Una mano ai giovaniIl bonus interessa tutti i datori di lavoro e opera in due ipotesi a patto che verifichi un incremento di occupazione: assunzione o stabilizzazione. Il fine è quello di incentivare l’occupazione di giovani, cioè dei lavoratori con età compresa tra 18 e 29 anni rientranti in una delle seguenti condizioni: a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. In merito ai lavoratori beneficiari l’Inps ha precisato che deve trattarsi di giovani che, al momento dell’assunzione agevolata, hanno “compiuto 18 ma non 30 anni”. Per quanto riguarda la condizione degli stessi giovani dell’“essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, l’Inps ha precisa che la condizione è da ritenersi verificata, oltre che nel caso di assoluta inoccupazione, qualora il giovane sia stato occupato da dipendente ma per un periodo inferiore a sei mesi; oppure qualora sia stato occupato da lavoratore autonomo con compensi annui inferiori a 4.800 euro (non rileva la durata del rapporto di lavoro); oppure qualora sia stato occupato da parasubordinato, come co.co.co. e lavoro a progetto, con compensi annui inferiori a 8.000 euro (anche in tal caso non rileva la durata del rapporto di lavoro).