Novità. Assegno di maternità alle lavoratrici extracomunitarie
Novità per le lavoratrici straniere in maternità
1) familiari titolari di carta di soggiorno; 2) familiari titolari di carta di soggiorno;3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, del dlgs 286/1998 (TU immigrati), secondo il quale «[...] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»; 4) titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.L’Inps ricorda, infine, che per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77. L’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità o in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno. Per l'anno 2022 l'importo dell’assegno maternità, se spettante in misura intera, è pari a 354,73 euro mensili, per complessivi euro 1.773,65 (euro 354,73 x 5 mesi).