Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha approvato un decreto legislativo che attua la delega conferita al governo dalla legge in materia di apprendistato, disciplinandolo quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione dei giovani.
I CONTENUTI«Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali»: è quanto si legge in una nota del ministero del Lavoro diffusa dopo il Consiglio dei ministri di oggi che ha approvato il decreto legislativo che riformerà l'apprendistato. La nota illustra il provvedimento. Quattro le ipotesi di apprendistato: per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro; di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato; per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.La nota spiega inoltre che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).L'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.