Economia

Fondi pensioni. Anticipazioni spese sanitarie

Daniele Cirioli lunedì 8 settembre 2014
Dipendenti privati più «tutelati» dei pubblici, sulle anticipazioni dei Fondi pensioni per spese sanitarie. I primi, infatti, possono conseguirla in ogni momento; i secondi, invece, non prima di otto anni d’iscrizione a un fondo. Inoltre, i dipendenti privati possono riceverla oltre che per se stessi anche per i familiari (coniuge e figli) senza condizioni; i dipendenti pubblici, invece, oltre che per se stessi possono riceverla per gli stessi familiari ma solo a condizione che siano a carico fiscale. Unico punto a favore dei dipendenti pubblici è la misura: a loro l’anticipazione è del 100% della posizione maturata presso il Fondo pensione; ai dipendenti privati si ferma al 75%. A chiarire le diverse discipline è la Covip (commissione vigilanza sui fondi pensione) a risposta di un quesito di un Fondo pensione chiuso.Le anticipazioniI lavoratori iscritti a un Fondo pensione (cioè a un Fondo con finalità di erogare una pensione “integrativa” a quella pubblica liquidata da Inps o da altri enti di previdenza) hanno diritto, al ricorrere di particolari eventi, di richiedere al Fondo un’anticipazione della propria “posizione individuale maturata”. Tale posizione è data da ciò che il lavoratore ha accumulato presso il Fondo Pensione (totale tra contributi e trattamento di fine rapporto lavoro versato, più quote degli interessi maturati) e che un giorno verrà trasformata in una pensione. L’anticipazione è possibile richiederla innanzitutto per l’acquisto della prima casa e per far fronte a spese sanitarie; altre ipotesi possono essere previste dai singoli Fondi pensione. Il quesitoIl quesito formulato alla Covip fa riferimento all’anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge e a figli, a causa della presenza di diverse normative una per i dipendenti pubblici (il dlgs n. 124/1993) e una per quelli privati (il dlgs n. 252/2005): •    per i dipendenti pubblici è previsto che l’anticipazione per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali dalle strutture pubbliche sanitarie, possa essere conseguita dopo 8 anni di partecipazione al Fondo Pensione (art. 7, comma 4, del dlgs n. 124/1993);•    per i dipendenti privati è previsto che l’anticipazione per spese sanitarie relative a gravissime situazioni per lo stesso lavoratore, per il coniuge oppure per i figli, sostenute per terapie e per interventi straordinari riconosciuti tali dalle strutture pubbliche sanitarie, possa essere conseguita in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione contributiva maturata presso il Fondo Pensione (art. 11 comma 7 lett. a del dlgs n. 252/2005).Come si può notare, il “coniuge e i figli” sono nominati soltanto nella disciplina prevista per i dipendenti privati; mentre sono del tutto assenti in quella prevista per i lavoratori pubblici. Il quesito formulato alla Covip chiede di sapere se sia possibile unificare le discipline, così da interpretare le norme per i dipendenti pubblici nello stesso verso (più ampio) delle norme dei lavoratori privati al fine di comprendere anche il “coniuge e i figli” tra le spese sanitarie per le quali può essere richiesta l’anticipazione da parte dei dipendenti pubblici.I chiarimentiLa risposta della Covip è negativa. La differenza di normativa, spiega, s’inserisce nel più ampio contesto di una disciplina della previdenza integrativa che è profondamente differenziata per i dipendenti pubblici e per i lavoratori privati, anche per quanto riguarda altre aspetti ed altri benefici. Pertanto, non può ritenersi assolutamente ammissibile un’interpretazione estensiva del dlgs n. 124/1993 in analogia con la successiva normativa del dlgs n. 252/2005.  Tuttavia, aggiunge la Covip, uno spiraglio c’è per una soluzione positiva, cioè “estensiva” a figli e coniuge. Lo spiraglio è dato dagli “Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993”. Si tratta di norme attuative, elaborate dalla stessa Covip, le quali ritengono che l’anticipazione disciplinata dal dlgs n. 124/1993 (cioè per il settore pubblico), oltre che per le spese sanitarie relative allo stesso lavoratore, possa essere conseguita anche per le spese relative ai familiari che siano fiscalmente a suo carico, in considerazione del fatto che la relativa spesa viene a gravare comunque sul reddito del lavoratore iscritto al Fondo Pensione. Pertanto, conclude la Covip, anche il dipendente pubblico iscritto a un Fondo Pensione può chiedere ed ottenere l’anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge e/o ai propri figli, ma – ecco la differenza con la disciplina dei lavoratori privati – a condizione che gli stessi (il coniuge e/o il figlio per cui le spese sono state sostenute) risultino fiscalmente a suo carico. In tabella è riportato il confronto tra le due discipline vigenti dal quale risulta che i dipendenti privati sono più tutelati di quelli pubblici (strano ma vero!). I primi infatti possono conseguire l’anticipazione in ogni momento; i dipendenti pubblici, invece, non prima di 8 anni dall’iscrizione al Fondo Pensione. Inoltre, mentre i dipendenti privati possono liberamente avere l’anticipazione per un proprio familiare (coniuge e/o figli), i dipendenti pubblici possono fare altrettanto solo se il familiare (coniuge e/o figli) risulti a suo carico fiscale. Unico punto a favore dei dipendenti pubblici è la misura: a loro l’anticipazione arriva al 100% della posizione maturata presso il Fondo Pensione; ai dipendenti privati invece si ferma al 75%.