Economia

Inps. Addio ai voucher bebè se si perde il lavoro

Daniele Cirioli mercoledì 14 ottobre 2015
 Chi perde il lavoro deve dire addio anche ai voucher bebè, utili all’acquisto di servizi di baby-sitting per il valore di 600 euro mensili. Questo perché la cessazione del rapporto di lavoro fa venire meno inevitabilmente ogni possibilità di beneficiare dei buoni lavoro, poiché cancella la contropartita rappresentata dalla rinuncia alla fruizione del congedo parentale per ricevere i buoni del corrispettivo 'monetario'. In tal caso, pertanto, il periodo massimo fruibile va dal giorno di presentazione della domanda fino a quello di cessazione del rapporto di lavoro. L’ha precisato, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 5805/2015.I chiarimenti riguardano i cosiddetti voucher bebè, finalizzati a sostenere le mamme nelle spese per l’acquisto di servizi all’infanzia. In pratica, le madri fanno facoltà di richiedere il rilascio di un certo quantitativo di voucher (ossia di buoni lavoro utilizzabili per l’acquisto di prestazioni di lavoro accessorio) per ogni mese di rinuncia alla fruizione del congedo parentale. In via alternativa ai voucher, la lavoratrice potrebbe anche indicare specificatamente un servizio al quale intende rivolgersi per ricevere lo stesso servizio di assistenza e di servizi all’infanzia; in questo secondo caso, è l’Inps che procede al pagamento diretto del bonus dello stesso valore (600 euro mensili).La disciplina sui voucher bebè (dettata dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2014) consente di farne domanda durante gli undici mesi successivi al congedo di maternità (l’ex astensione obbligatoria). Il termine iniziale del beneficio coincide con la data di presentazione della relativa domanda, quello finale è conseguentemente fissato dai mesi di congedo parentale cui si rinuncia in cambio della monetizzazione mediante i voucher. Che succede se durante questi mesi di rinuncia al congedo parentale dovesse intervenire la cessazione del rapporto di lavoro? A questa domanda l’Inps risponde sostenendo che il giorno di cessazione va inteso anche come ultimo giorno di beneficio. Allora se, per esempio, la domanda è stata presentata il 12 gennaio 2015 per la durata di 4 mesi ma il 12 marzo 2015 arriva la cessazione del rapporto d lavoro, alla madre saranno riconosciuti soltanto 2 mesi (dei quattro richiesti) di voucher, ossia per il periodo dal 13 gennaio al 12 marzo.Con l’occasione, poi, l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai criteri di fruizione dei voucher bebè nelle ipotesi in cui sia richiesto un calcolo diverso da quello mensile, intero. In caso di rapporto a tempo parziale, ad esempio, il beneficio deve essere riproporzionato. Allora se interviene una modifica del rapporto di lavoro, così che da tempo pieno passa a part-time, il periodo di beneficio va dalla data della domanda al giorno di modifica del rapporto; lo stesso nel caso contrario, cioè nel caso di rapporto di lavoro che da part time è trasformato a tempo pieno. In tal modo, ha spiegato l’Inps, è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti sono da erogare pienamente e quanti, invece, in misura riproporzionata.E come avviene questo 'riproporzionamento' del beneficio (ossia dei voucher)? Sempre l’Inps ha spiegato che si applica il seguente criterio: se alla data di modifica del rapporto di lavoro il numero di giorni eccedenti i mesi interi è maggiore di 15, il beneficio va erogato, per il mese in cui c’è la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione; in caso contrario (se il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari o minore di 15), il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, va erogato con le nuove modalità scaturenti dall’avvenuta variazione del rapporto.