Il nuovo statuto. Cambio allo Ior, più spazio a laici ed «esterni»
Ansa/Osservatore Romano
Lo IOR, l’Istituto di Opere di Religione, ha un nuovo Statuto. È stato pubblicato oggi insieme al Chirografo di papa Francesco che lo promulga. Fra le novità rispetto al precedente testo emanato da Giovanni Paolo II nel 1990 l’esternalizzazione dei revisori, l’innalzamento da cinque a sette del numero del board laico di governo, ed alcune restrizioni nell’estensione temporale degli incarichi.
Nel Chirografo il pontefice ricorda che nel 1942 Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente Amministrazione per le Opere di Religione, il cui Statuto era stato approvato dallo stesso papa Pacelli il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla Commissione ad pias causas costituita da Leone XIII nel 1887 Papa Francesco quindi spiega che per “continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti”, ha voluto rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti con i quali Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.
Nel nuovo Chirografo viene ribadito che lo “scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità”.
Viene poi specificato che sono organi dell’Istituto: la Commissione cardinalizia, il Prelato, il Consiglio di Sovrintendenza, la Direzione. Sparisce quindi la figura dei Revisori interni.
Per quanto riguarda Commissione cardinalizia viene confermato che è composta di cinque cardinali nominati ad quinquennium dal Papa, ma si specifica che sono “confermabili una volta”, mentre il precedente Statuto si limitava a stabilire che sono “confermabili”. Immutato il compito: vigilare “sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto”.Immutato anche il paragrafo del Chirografo che riguarda la figura del Prelato: “Nominato dalla Commissione cardinalizia, segue l’attività dell’Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza”.
Riguardo al Consiglio di sovrintendenza, papa Francesco conferma che esso è responsabile dell’amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo. Stabilisce inoltre che è composto di sette membri – nello Statuto del 1990 erano cinque -, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
Anche in questo caso il nuovo Statuto impone un limite di rieleggibilità non previsto dal precedente.
Il nuovo Statuto stabilisce che Direzione è formata dal Direttore Generale, mentre la presenza di un Vice Direttore è data come “eventuale”. Entrambi continuano ad essere nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione cardinalizia.
Come già nel precedente statuto il direttore generale può essere assunto a tempo indeterminato o determinato ed è responsabile di tutta l’attività operativa dell’Istituto e ne risponde al Consiglio di sovrintendenza. Infine il nuovo Statuto stabilisce che, al contrario di quanto previsto in passato, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione cardinalizia su proposta del Consiglio di sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta. Nello Statuto del 1990 quello dei revisori era un organo interno dell’Istituto che rispondeva direttamente al Consiglio di Sovrintendenza.