Chiesa

Sistema penale. Giro di vite sui reati nella Chiesa. La giustizia "abbraccia" la carità

Gianni Cardinale giovedì 9 dicembre 2021

La Basilica di San Pietro e la piazza con il colonnato di Bernini

Ieri è entrato in vigore il nuovo sistema penale per tutta la comunità cattolica del mondo, promulgato da papa Francesco il 1° giugno scorso con la costituzione apostolica Pascite gregem Dei. Si tratta di una riforma radicale rispetto alla normativa del genere varata nel 1983, riforma che vuole ripulire e prevenire con estrema decisione gli “schizzi di fango” che spesso hanno coperto il corpo ecclesiale negli ultimi tempi.

La stesura del nuovo assetto penale ha richiesto un’operazione molto complessa durata più di dieci anni, affidata al Pontificio Consiglio per i testi legislativi che si è servito di alcuni esperti in materia. Uno di essi è il pordenonese monsignor Bruno Fabio Pighin, professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di diritto canonico di Venezia. Pighin non si è limitato a dare il suo apporto alla nuova legislazione che riguarda un miliardo e mezzo di cattolici, ma ha scritto pure il primo volume di commento “scientifico” alla stessa, appena venuto alla luce per i tipi di Marcianum Press di Venezia. È una pubblicazione di 664 pagine, che servirà da manuale per gli studi universitari in materia e per quanti sono interessati alla materia, soprattutto gli operatori dei tribunali ecclesiastici impegnati nei processi penali che si annunciano numerosi, visto il grande aumento dei delitti configurati nel nuovo codice canonico. L’opera sarà presentata a Venezia il 15 dicembre dalla citata Facoltà veneziana, che ha sede nel palazzo del Longhena accanto alla Basilica della Salute.

Monsignor Pighin, perché questa “rivoluzione” dell’intero sistema penale della Chiesa cattolica?
Negli ultimi decenni si sono evidenziati spesso nella comunità ecclesiale crimini scandalosi, con ampia risonanza anche nei social. Di fronte a tale “marcio”, purtroppo i vescovi e i tribunali ecclesiastici non hanno dato una risposta pronta ed efficace. A fare difetto sono state molteplici cause. Si è diffusa, da un lato, la convinzione infondata che ritiene il ricorso a sanzioni penali incompatibile con la carità cristiana. Molti hanno proclamato ingenuamente: basta scomuniche! Basta condanne da parte della Chiesa! Questo errore ha provocato un disorientamento generale. Da un altro lato, il vecchio sistema penale si è rivelato del tutto inadeguato ad arginare tempestivamente le condotte maligne e a sanare le infezioni delittuose. Impreparazione e negligenza sono state complici di effetti negativi e persino fallimentari in materia. Da qui la necessità di varare un nuovo e valido sistema penale della Chiesa.

Dai delitti contro i Sacramenti
alla tentata ordinazione di donne
Dagli abusi agli attacchi alla fede:
ecco che cosa viene punito

Quali sono gli obiettivi di questo nuovo sistema penale?
Il nuovo assetto penale canonico mira, anzitutto, a ricomporre con tempestività la giustizia infranta dai colpevoli, imponendo pene proporzionate alla gravità dei delitti commessi. Ma aggiunge pure la necessità per i delinquenti di risarcire i danni morali e materiali eventualmente provocati. Inoltre, si propone l’emendamento del reo, cosa augurabile ma non sempre raggiungibile. Infine, intende riparare gli scandali nell’opinione pubblica, operazione di esito più incerto e più remoto, ma indispensabile. In sostanza, le nuove norme penali sono rese applicabili più agevolmente; e l’autorità incaricata di applicarle, se non lo facesse, dovrà pagarne le conseguenze per omissione di atti dovuti.

A chi è rivolta questa riforma e per quali delitti?
La nuova normativa penale riguarda tutti i fedeli che hanno commesso delitti previsti dalle leggi canoniche. Quindi è rivolta non solo al clero, non solo ai membri di istituti religiosi, ma anche ai fedeli laici. Ora le figure di reato sono molto aumentate di numero e di specie: vanno dai delitti contro la fede e l’unità della Chiesa a quelli contro le autorità della stessa, agli abusi nell’esercizio degli incarichi. Questi ultimi comprendono anche prevaricazioni in campo pastorale ed illeciti in ambito economico, prima quasi totalmente assenti, a tutela dei beni patrimoniali della comunità. Seguono i delitti contro i sacramenti: ad esempio, la violazione del segreto legato alla Confessione, la profanazione delle specie eucaristiche, l’attentata ordinazione sacra di una donna, eccetera. Sono sanzionati poi i delitti di falso e di sfregio della buona fama. Sono inasprite le pene per le trasgressioni degli obblighi speciali del clero. Una grossa novità è rappresentata dai crimini contro la vita, la persona e la libertà umana. I minori e gli equiparati ad essi ora sono ampiamente protetti da abusi sia sessuali sia d’autorità. In questo campo non c’è ordinamento penale al mondo più severo di quello della Chiesa cattolica.

«Nella Chiesa non c’è la carcerazione?
Per un credente, essere privato
dell’accesso ai Sacramenti
è una sanzione pesante»

Ma la Chiesa è priva di un apparato di tipo poliziesco e carcerario. Quale potere coercitivo ha?
La Chiesa si configura come popolo di Dio, di natura diversa rispetto a quella delle varie nazioni sulla terra. Essa, a partire dai tempi apostolici, ha sviluppato una disciplina penale singolare, intonata alla sua struttura originale e alle sue finalità spirituali, fino a giungere ora a “sistema penale” del tutto peculiare. Questo non ricorre a punizioni afflittive di tipo corporale. Ciononostante, utilizza pene vere e proprie, in quanto esse privano di beni o vietano l’esercizio di alcuni diritti. Ad esempio, privare un cattolico della possibilità di accedere ai sacramenti può essere una sanzione avvertita più pesantemente di un’altra di tipo materiale. La gamma delle sanzioni contemplate dal nuovo sistema penale è molto aumentata. Comprende censure, ingiunzioni – come pagare un’ammenda –, proibizioni a godere di diritti nella Chiesa, divieti di esercitare incarichi o privazione di essi. Per i ministri sacri macchiatisi di crimini abominevoli è ora prevista in molti casi la loro dimissione, cioè l’esclusione dallo stato clericale.

Pare di capire che il nuovo sistema penale consideri i delitti canonici non sullo stesso piano, ma secondo una propria “scala” di gravità.
Sì, è prevista una categoria specifica di delitti chiamati «più gravi» comprendente 15 reati, tra i quali figurano, ad esempio, l’abuso sessuale di minori da parte di ministri sacri e la registrazione e divulgazione con malizia dei contenuti della confessione. La loro trattazione è riservata alla Sede Apostolica e pertanto la competenza su di essi è sottratta ai tribunali inferiori. Anche altri reati, pur non essendo classificati «più gravi», sono riservati alla Santa Sede, come l’ordinazione di un vescovo senza il mandato pontificio ed anche l’apostasia, l’eresia e lo scisma. Per ambedue le tipologie citate la prescrizione per l’azione criminale è fissata a venti anni. Molti altri reati si prescrivono in sette anni. Un numero ridotto di essi prevede la prescrizione in un arco temporale di tre anni. Infine, per i delitti più gravi la pena è applicata ipso facto, cioè, immediatamente al compimento del reato, anche se poi può essere dichiarata con effetti resi più pesanti.

Papa Francesco è noto per essersi fatto paladino della misericordia. Però questa riforma, secondo alcuni, parrebbe smentire questo suo indirizzo.
Credo che vada intesa correttamente la linea seguita dal Papa: la misericordia è una virtù essenziale che deve essere sempre testimoniata dalla Chiesa per volontà di Cristo stesso, ma non va mai disgiunta dalla giustizia. Questa seconda è un’esigenza irrinunciabile della comunità cristiana, ma pure delle eventuali vittime di delitti talvolta efferati, persino degli stessi colpevoli che hanno bisogno della misericordia e della giusta correzione, con il ricorso a sanzioni penali, se altre misure più blande risultano inefficaci, tenendo conto che la salvezza delle anime è la legge suprema della Chiesa.