Il testo. Cei, linee guida per i casi di abuso sessuale
È stato pubblicato oggi il testo definitivo delle “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” (LEGGI), predisposte e approvate dalla Conferenza episcopale italiana sulla base delle indicazioni della Congregazione per la dottrina della fede. Il testo, disponibile sul sito della Cei, è composto da una premessa, tre capitoli : “Profili canonistici”, “Profili penalistici e rapporti con l’autorità civile”, “Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana”, e alcuni allegati. “Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici - si legge nella premessa - sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida. In quest’ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Il vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune”. “Una speciale cura - si legge nella premessa - deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell’iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel ‘Decreto generale circa l’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose’ della Cei (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi”. Nella premessa viene anche spiegato che “il vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull’argomento”. Infine viene precisato che “in linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la dottrina della fede, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all’ordinamento dello Stato”. Le Linee guida datano gennaio 2014 e illustrano i profili canonistici di fronte a notizie dicondotte illecite da parte di presbiteri; esse prevedono lo svolgimento di una "indagine previa" e le modalità di procedura in caso di riscontrata veridicità dei fatti con laconclusione delle eventuali misure canoniche da applicarsi nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale su un minore e che vanno dalla restrizione del ministero pubblico "in modo completo" escludendo i contatti con i minori alle pene ecclesiastiche "fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale".Un particolare capitolo è dedicato, poi, alla cooperazione con l'autorità civile. In questo caso non c'è da parte del vescovo, in quanto non pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio, l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti. Tuttavia resta il dovere morale di procedere per il bene comune. A tale proposito è intervenuto il segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino, il quale ha spiegato che “dovere morale” significa che “il vescovo non è il difensore d’ufficio a tutti i costi del sacerdote o di colui che avrebbe perpetrato il delitto. Se il vescovo è un ‘padre, lo è non solo di chi ha perpetrato il delitto ma anche e soprattutto di chi lo ha subìto. È chiaro che deve agire di conseguenza prendendo azioni molto concrete. Intendo gesti molto forti come quello del Papa che ha inserito una vittima di quegli abusi nella speciale commissione istituita in Vaticano”.
Quindi ha illustrato perché non è obbligatoria la denuncia: “Essa da sola può significare già aver espresso un giudizio. Se il vescovo deve essere oltremodo attento ai diritti della vittima non può trasformarsi in chi dà condanne definitive a colui che avrebbe commesso il crimine”.