Sentenza. Gli under 18 e la pornografia, il nodo del consenso secondo la Cassazione
Il Palazzo di Giustizia a Roma, sede della Corte di Cassazione
Se un ragazzino ha più di 14 anni, si trova in una relazione con una persona maggiorenne, e autorizza quest’ultima a girare un video o a scattare foto durante il compimento di atti sessuali, non vi è alcun reato.
Lo hanno deciso, con una sentenza che farà discutere, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, chiamate a decidere – così si legge nella informazione provvisoria n. 18/2021, vale a dire nel breve comunicato stampa che nei casi di maggior interesse anticipa il deposito della sentenza integrale – «se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con una persona maggiorenne, configuri il reato di cui all’art. 600-ter, primo comma, cod. pen.». Quello cioè di pornografia minorile.
La norma in questione prevede una pena piuttosto severa: la reclusione da 6 a 12 anni, e una multa variabile da 24mila a 240mila euro. A questa punizione deve soggiacere sia chi, come recita il codice penale, «utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico», sia chi «recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto».
Fino alla pronuncia dell’altro giorno, i giudici territoriali – e anche la stessa Cassazione – non avevano ben chiaro come dovesse essere interpretata questa norma. Da qui, l’esigenza di una pronuncia a Sezioni unite. «Nel rispetto della libertà individuale del minore – vi si legge – con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen. (che punisce gli atti sessuali con persona sotto i 14 anni, ndr), si estende alle relative riprese, sicchè è da escludere la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto».
Il quadro però cambia se le immagini vengono diffuse: in questo caso, la persona maggiorenne può essere punita per pornografia minorile, ma solo se la cessione a terzi, ed è sempre la Cassazione a precisarlo, «sia stata deliberata sin dalla produzione del materiale». Chi invece offre o diffonde il girato in un secondo tempo, senza averci pensato da subito, è comunque punibile, anche se con la più lieve pena istituita dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 600-ter: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.582 a 51.645 euro se la divulgazione o la vendita hanno come obiettivo l’adescamento o lo sfruttamento sessuale di minorenni, oppure carcere fino a 3 anni e multa da 1.549 a 5.164 euro se la diffusione o la vendita del materiale non hanno questa finalità specifica.
Secondo le Sezioni unite, dunque, il consenso del quattordicenne è meritevole di una tutela pressochè assoluta. Ma sarà sempre davvero libera questa manifestazione di volontà?