Armi all'Ucraina. L'Italia può fornire materiale bellico a un Paese in guerra
Combattenti della Difesa territoriale ucraina prende un lanciarazzi da un tank russo distrutto
Il Consiglio dei ministri ha autorizzato, con un decreto legge, l’esportazione di armi all’Ucraina. Si tratta di missili antiaerei e controcarro, mitragliatrici, munizioni e mine anticarro. Ora come prevede la legge il provvedimento passerà al vaglio del Parlamento. Dunque armi vere e proprie. Infatti il precedente decreto legge approvato venerdì 25 febbraio, all’articolo 2 aveva autorizzato “ per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina”.
Non letali, dunque, ma difensivi come giubbotti e elmetti in kevlar, metal detector portatili, robot per lo sminamento.
Ora si passa alle armi che uccidono. A regolamentare la materia è una vecchia ma ottima legge, la n. 185 del 9 luglio 1990, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”. Una legge considerata fra le più restrittive e severe del mondo.
All’articolo 1 prevede che “L’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Per questo, si legge ancora, “l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato” e “sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali”.
Proprio per questo, ed è il passaggio che riguarda l’Ucraina, l’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono vietati “verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”. Il provvedimento che sarà approvato oggi si baserebbe sugli articoli 3 e 4 del Trattato Nordatlantico che consentono alle parti di aiutarsi per accrescere “la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato”.
Sarà, infatti, la Nato a organizzare il ponte aereo per la consegna delle armi.
Peraltro, l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, citato dalla legge 185, riconosce che “nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.