Immobili. Superbonus anche sulle case delle parrocchie, ma solo per gli enti affittuari
Un quartiere di Milano
Con il duplice scopo di favorire la ripresa economica e incentivare le famiglie, le imprese e anche gli enti ad effettuare interventi di manutenzione sugli immobili il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha potenziato le agevolazioni già esistenti introdotte negli anni per migliorare il patrimonio edilizio nazionale. Alcune erano previste già da anni, come l’ecobonus, relativo ai lavori che migliorano l’efficienza energetica degli edifici, e il sismabonus, che riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico; altre erano state introdotte da quest’anno, come il bonus facciate, che si applica alle spese per il recupero o il restauro della facciata esterna. Queste agevolazioni consistono nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte di una parte del costo sostenuto, in percentuali variabili tra il 50% e il 90% a seconda dei lavori effettuati.
La nuova agevolazione che ha suscitato grande interesse è certamente il cosiddetto superbonus che riconosce una detrazione addirittura maggiore del costo sostenuto - il 110% - e che riguarda anzitutto alcuni interventi di particolare rilievo che rientrano nella categoria dell’ecobonus e del sismabonus (art. 119).
La maggiore convenienza, però, non è l’unico elemento di differenza tra il superbonus e gli altri bonus preesistenti che possono essere utilizzati anche dagli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, e che riguardano tutti gli immobili.
L’agevolazione del 110%, invece, riguarda solo i lavori effettuati su edifici residenziali e solo da una platea limitata di contribuenti. Inizialmente si trattava delle persone fisiche, dei condomini, degli Istituti Autonomi Case Popolari e delle cooperative edilizie; in sede di conversione del decreto legge sono stati aggiunti alcuni enti non profit: le onlus, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e, limitatamente agli immobili adibiti a spogliatoi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Nel rispetto delle condizioni previste (a partire dalla tipologia di immobili sui quali effettuare i lavori) questi enti possono ottenere il superbonus non solo se sostengono le spese per intervenire su fabbricati di cui sono proprietari, ma anche se lo fanno su quelli che hanno in affitto o in comodato, compresi quelli di proprietà delle parrocchie.
Il superbonus può riguardare anche enti diversi dalle onlus, dalle OdV, dalle APS e dalle sportive, ma limitatamente alle spese sostenute dal condominio per lavori su parti comuni, in proporzione ai millesimi di costo sostenuto; è il caso, ad esempio delle abitazioni in immobili condominiali di proprietà delle parrocchie concesse in comodato o in locazione.
Va infine ricordato che, se è vero che il superbonus riguarda marginalmente gli enti, gli altri bonus sono invece pienamente utilizzabili, anche nella forma molto interessante, introdotta dall’articolo 120 del Decreto Rilancio, della cessione del credito o dello sconto in fattura. In pratica gli enti possono scegliere, invece di utilizzare la detrazione a cui hanno diritto in 10 anni inserendola nella dichiarazione dei redditi, di cedere subito il credito ad altri soggetti, ad esempio ad una banca, ottenendo così dei contanti, oppure all’impresa che realizza i lavori, ottenendo in cambio uno sconto direttamente nella fattura.