Attualità

Riforme costituzionali. Senato e federalismo, ecco cosa cambia

martedì 13 ottobre 2015
​Stop al bicameralismo perfetto, un Senato con meno poteri legislativi e composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali ma con legittimazione popolare. Un nuovo federalismo, con abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e alcune competenze strategiche riportate in capo allo Stato. Sono i pilastri della riforma costituzionale. La riforma modifica e completa quella del Titolo V del marzo del 2001, che ha introdotto il federalismo.   CAMERA Sarà l'unica Assemblea legislativa e anche l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi. SENATO Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali (21 sindci e 74 consiglieri-senatori), più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme costituzionali e leggi costituzionali. Potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio non sarà tenuta a dar seguito alla richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non tener conto delle richieste del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta. LEGITTIMAZIONE POPOLARE È la novità introdotta in Senato su richiesta della minoranza Pd. Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli ratificheranno la scelta. SENATORI-CONSIGLIERI I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. IMMUNITÀ: I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato. TITOLO V Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".  VOTO IN DATA CERTA I regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei ddl del governo; vengono introdotti altri limiti al governo sui decreti legge.   PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum è più basso, maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi). CORTE COSTITUZIONALE Cinque dei 15 giudici Costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.   REFERENDUM Introdotto un quorum minore per i referendum sui quali sono state raccolte 800.000 firme anzichè 500.000: per renderlo valido dovranno votare la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anzichè la metà degli iscritti alle liste elettorali. DDL DI INIZIATIVA POPOLARE Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.   LEGGE ELETTORALE Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie c'è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura, quindi l'Italicum, se fosse approvato, potrebbe finire subito davanti alla Corte Costituzionale.    PROVINCE Vengono cancellate dalla Costituzione, atto necessario per abrogarle definitivamente.    CNEL  Abrogato il Consiglio nazionale economia e Lavoro, organo costituzionale secondo la Carta del 1948. ​